Il decreto Milleproroghe 2022 estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche nel 2021.
E’ stata definitivamente approvata la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, meglio conosciuto come il decreto Milleproroghe 2022; tra le diverse novità apportate durante il dibattito parlamentare vi è anche quella che prevede la possibilità di non contabilizzare nel conto economico, quindi in tutto o in parte, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali confermata anche per l’esercizio 2021.
La disposizione in commento sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. decreto Agosto.
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali: cosa prevede il decreto Agosto
I commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto Agosto hanno consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale – fino al 100 per cento – dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
In particolare, il comma 7-bis consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (al 15 agosto 2020), di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.
In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia il vigente comma 7-bis prevede, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l’ammortamento delle immobilizzazioni è estesa all’esercizio successivo per i