E’ prevista una nuova chance per le imprese che intendono rivalutare i beni d’impresa; il decreto Agosto introduce una versione della rivalutazione di grande appeal (beni materiali e immateriali) per il solo anno 2020. Si tratta di una interessantissima operazione soprattutto alla luce della sostanziosa riduzione dei costi fiscali rispetto alle precedenti versioni.
La rivalutazione dei beni di impresa nel DL Agosto
Il decreto Agosto all’art. 110, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, da parte dei soggetti IRES di cui all’ art. 73, comma 1, lett. a) e b), del DPR 917/86, cd. TUIR, non Ias adopter ai sensi della Sezione II, del capo I, della L. 21 novembre 2000, n. 342.
Il decreto Agosto consente alle imprese assoggettate a IRES che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.
Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e precisamente:
- le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende speciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività commerc