La scissione negativa consente il trasferimento di un patrimonio contabile negativo da una società ad un’altra, pur mantenendo un valore economico reale positivo. Questa operazione complessa solleva dubbi sulla sua liceità, soprattutto quando la beneficiaria è neocostituita, e richiede attenzione a meccanismi contabili e fiscali sofisticati, offrendo spunti interessanti sulle dinamiche patrimoniali e societarie.
Scissione negativa, regole civilistiche e implicazioni fiscali

La scissione nel TUIR
Sempre preliminarmente si deve sottolineare come l’art. 173 TUIR, nel raccordare la relativa disciplina all’istituto della scissione, non prenda posizione autonoma sulla sua configurazione, consentendo, quindi, di ritenerla fiscalmente recepita secondo i medesimi paradigmi e prerogative che la configurano sul piano civilistico.
Tale criterio di ricongiunzione corrisponde al consolidato principio di diritto per il quale se un istituto nel diritto tributario non viene legiferato in modo autonomo e non emergano motivi particolari di salvaguardia delle prerogative dell’obbligazione tributaria che impongano di alterarlo rispetto alla sua configurazione d’origine, è in tale preciso assetto legale che l’istituto deve essere recepito anche nella legislazione fiscale.
Va, quindi, preliminarmente verificata la liceità dell’operazione di scissione secondo i canoni dell’ordinamento generale e a tale proposito in dottrina si rinvengono scrutini di valutazione solo parzialmente convergenti.
È opinione unanime che la scissione nella sua complessiva dinamica strutturale si raccordi con una varietà morfologica che pochi altri strumenti giuridici societari hanno e che ad alcune forme di scissione canonica (cd tipiche) disciplinate in modo espresso dal legislatore, se ne affiancano altre di “atipiche”, la cui costruzione è stata proposta dall’autonomia privata in modo non del tutto conforme al procedimento tipizzato dall’ordinamento giuridico e tra queste va senz’altro annoverata la scissione negativa.
In cosa consiste una scissione negativa?
La scissione negativa raccorda la sua peculiarità allo scorporo di una dote patrimoniale negativa il cui saldo contabile è negativo, in quanto il valore contabile delle passività attribuite alla beneficiaria supera quello delle attività attribuite alla medesima.
Tale forma di scissione incontra il comune consenso di liceità se:
- nonostante il saldo contabile manifesti un valore negativo, il valore economico/reale della medesima dote patrimoniale sia invece positivo e
- la società beneficiaria sia una società preesistente con riserve proprie capiente ad assorbire il patrimonio scisso negativo.
La liceità di tale forma di scissione è stata ammessa sia dal Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie con la massima L:E. 1/2008 e sia dall’OIC 4, per il quale testualmente (par. 4.3.3):
“è ammessa, in accordo con la dottrina, anche l’ipotesi che il valore contabile del patrimonio netto trasferito ad una beneficiaria sia negativo (perché le passività superano le attività), a condizione che il valore economico sia positivo e si tratti di società beneficiaria già esistente”.
Il valore economico positivo, al di là della sua espressione contabile negativa, consente comunque la definizione di un rapporto di cambio e l’attribuzione di quote del capitale della beneficiaria ai soci della scissa, in aderenza alla previsione generale dell’art. 2506 codice civile.
Controversie sull’attribuzione a una società neocostituita
In dottrina è, invece, molto controversa l’ammissibilità di una scissione negativa con attribuzione della relativa dote patrimoniale ad una beneficiaria neocostituita, mentre è in prevalenza sfavorevole il giudizio di ammissibilità della scissione con attribuzione alla beneficiaria di un saldo di elementi patrimoniali non solo contabilmente negativo, ma altresì negativo nel suo valore reale/economico, dal momento che in tale ultimo caso si dovrebbe dar corso ad uno scambio capovolto delle partecipazioni.
A fronte, infatti, dell’effettivo miglioramento del capitale economico della scissa e del simmetrico peggioramento del valore reale del patrimonio della beneficiaria, sarebbe

