Compensazioni del credito IVA 2020: le regole per non sbagliare

Come noto con l’inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione, a far data dall’1 gennaio 2021, il Credito Iva 2020 in presenza di determinate condizioni. In questo articolo proponiamo un ripasso schematico delle varie di casistiche di gestione ed utilizzo del credito IVA e delle limitazioni previste dalla legge.

Utilizzo del credito IVA in compensazione: analisi delle varie casistiche

compensazione credito IVA 2020Le regole pratiche utili ai fini dell’applicazione della norma in materia di compensazione del credito IVA sono le seguenti:

a) Credito IVA di importo non superiore a euro 5.000

Indipendentemente dall’importo complessivo del credito è possibile l’utilizzo in compensazione presentando il relativo modello F24 senza ulteriori adempimenti (non serve la presentazione anticipata della dichiarazione IVA).

Nota: occorre utilizzare il codice tributo 6099 indicando come anno di riferimento il 2020. 

 

Sulla compilazione del quadro VQ ti segnaliamo:

Compensazioni del credito annuale IVA

Il rimborso del credito IVA annuale

Compilazione del quadro VQ in caso di versamenti IVA periodici omessi

Dichiarazione Iva: la compilazione del nuovo quadro VQ

 

b) Credito IVA di importo superiore a euro 5.000

Nel caso di specie, al fine di poter operare la compensazione, occorre presentare la relativa dichiarazione annuale che deve essere dotata del visto di conformità e la compensazione può essere effettuata dopo 10 giorni dalla presentazione telematica della dichiarazione in oggetto (la scadenza naturale per la presentazione della dichiarazione IVA 2021 (anno 2020) è il 30 aprile 2021 ma è possibile l’invio a far data dal 01 febbraio 2021).

Nota: in alternativa al “visto di conformità” è possibile la sottoscrizione del modello IVA da parte dell’organo di controllo che opera la revisione legale dei conti (revisore contabile, società di revisione oppure collegio sindacale qualora tale organo svolga anche le funzioni di revisione).

 

c) Credito iva residuo anno 2019

Il residuo credito IVA maturato nel 2019, già esposto nella dichiarazione IVA 2020, può essere utilizzato liberamente in compensazione anche nel 2021 nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore.

Nota: per l’utilizzo si indica il codice tributo 6099 anno di riferimento il 2019, fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020 (modello IVA 2021), attraverso la quale il credito diventerà il credito di tale anno.

 

d) Compensazioni orizzontali e verticali

Le norme di cui sopra si applicano alle compensazioni “orizzontali “(IVA con altre imposte o contributi) e non alle “compensazioni verticali “(compensazione IVA da IVA interna con o senza presentazione del relativo modello F24).

 

e) Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

I soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sono i seguenti: dottore commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro, periti ed esperti tributati iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/93, responsabile fiscale del CAF imprese, responsabile fiscale del CAF dipendenti (se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e iscritti al Registro informatizzato della DRE).

 

f) Presentazione dei Modelli F24 in caso di compensazione

Qualsiasi compensazione comporta l’obbligo per titolari di partita Iva di utilizzare i canali Entratel o Fisconline.

 

g) Regime premiale ISA e compensazioni IVA

L’art. 9 del Decreto Legge n. 50/2017 e l’art. 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020 prevedono un regime premiale ai fini delle compensazioni per i contribuenti risultati più affidabili in sede di applicazione degli Indicatori Sintetici di affidabilità fiscale.

I contribuenti che hanno ottenuto per il periodo d’imposta 2019 un punteggio ISA pari almeno a 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi), sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2020 (l’esonero dal visto vale anche ai fini della compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2021).

Il Regime premiale ISA è valido anche per i contribuenti che ottengono un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Nota: il limite di 50.000 euro è unico sia per i crediti annuali che infrannuali (occorre considerare entrambe le casistiche).

 

h) Presenza di ruoli eccedenti i 1.500 euro e compensazioni

E’ importante rammentare che, ai sensi del DL 78/2010, i crediti tributari possono essere compensati solo se non vi sono debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500.

In caso di inosservanza del summenzionato divieto si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte

Nota: l’ammontare dei 1.500 euro si considera comprensivo di sanzioni ed interessi e riguarda le imposte erariali (IRPEF,ADDIZIONALI, IRES, IVA, IRAP, RITENUTE ALLA FONTE IMPOSTE DI REGISTRO ECC.).

Non rientrano invece nel limite dei 1.500 euro cartelle emesse a fronte di mancato pagamento di: contributi previdenziali INPS/IVS, GESTIONE SEPARATA, INAIL, TRIBUTI LOCALI IMU, TASI E TARES, SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Prima di procedere ad effettuare compensazioni sarebbe consigliabile verificare la presenza di iscrizioni a ruolo al fine di sistemare la posizione onde permettere il ricorso alla stessa (si rammenta che è possibile compensare i debiti iscritti a ruolo (oltre a sanzioni ed interessi /aggi e spese) con il modello F24 accise codice tributo RUOL).

 

i) Limite annuale delle compensazioni

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, Legge n. 388/2001 è previsto un limite di 000 euro per ciascun anno solare (il limite costituisce l’ammontare massimo annuale valevole non solo per le compensazioni orizzontali dei crediti ma anche per i rimborsi semplificati dei crediti IVA maturati).

Ai fini del computo dei limiti deve farsi riferimento all’anno in cui avviene l’utilizzo del credito e non all’anno in cui è maturato il credito utilizzato (sono pertanto da sommarsi eventuali crediti 2019 utilizzati a gennaio o febbraio 2021 ovvero i crediti 2020 utilizzati nel medesimo anno).

Nota: non rientrano nei limiti di cui sopra i rimborsi IVA infra annuali in quanto in tal caso la procedura di rimborso non è quella semplificata ma il pagamento delle somme viene disposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

l) Sospensione del modello F24 a rischio

Il comma 990 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate (provvedimento 28 agosto 2018) di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni in presenza di profili di rischio (il versamento in compensazione si considera correttamente eseguito alla data di presentazione della delega in presenza di controlli positivi mentre in caso contrario il versamento è considerato non effettuato).

L’Agenzia delle Entrate al fine di applicare la normativa sui modelli F24 con compensazioni a rischio ha stilato i seguenti criteri:

  • tipologia dei debiti pagati;
  • tipologia dei crediti compensati; coerenza dei dati indicati nei modelli f24;
  • dati presenti nella banca dati tributaria; analoghe compensazioni effettuate in precedenza.

In caso di sospensionel’Agenzia delle Entrate comunica tale situazione al contribuente con apposita ricevuta che indica la data di effetto della sospensione e, dopo aver effettuato i relativi controlli, può scartare il modello F 24 ovvero recepire il pagamento.

Nota: in caso di utilizzo non corretto del credito è prevista per il contribuente la sanzione di cui all’art.15, co. 2 ter del d.lgs. 471/97 pari, per importi sino a 5.000 euro, al 5% dell’importo compensato indebitamente e pari a 250 euro per importi superiori a tale soglia (è esclusa l’applicazione del cumulo giuridico).

 
m) Contribuenti con partita IVA cessata d’ufficio

Come noto l’Agenzia delle Entrate procede alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato attività d’impresa ovvero attività artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.

Per tali soggetti è fatto divieto di utilizzare in compensazione “orizzontale” (art. 17 comma 2 quater del D.Lgs. 241/97) i crediti di qualsiasi natura e gli altri tributi o contributi per i quali è ammesso l’utilizzo mediante del modello F24.

Nota: Il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti (riguarda anche i crediti vantati verso l’INPS e l’INAIL) e i crediti bloccati potranno essere utilizzati solo in compensazione verticale ovvero essere richiesti a rimborso.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione della norma il relativo modello F24 è scartato e comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello.

 

n) Soggetti esclusi dal VIES

Per tali contribuenti l’esclusione dalla banca dati comporta il divieto di compensazione limitatamente ai crediti IVA e rimane in vigore fino a quando non siano state rimosse le cause.

Nota: Il blocco riguarda le compensazioni orizzontali dei crediti Iva annuali e trimestrali risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai modelli TR. (i crediti bloccati potranno essere utilizzati solo in compensazione verticale ovvero essere richiesti a rimborso).

 

o) Accollo del credito IVA

L’art. 1, comma 2 del decreto fiscale 2020 (L. n. 124/2019) ha disposto il divieto di pagamento dei debiti dell’accollato utilizzando in compensazione crediti di spettanza dell’accollante.

Nota: è prevista una sanzione pari al 30% del credito indicato nel modello F24 con riferimento alle compensazioni effettuate in violazione di norme di legge fino all’applicazione della sanzione dal 100% al 200% in caso di utilizzo di credito inesistente.

 

p) Società di comodo

L’art. 30 della Legge 23/12/1994 n. 724 per le società di comodo dispone che l’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale afferente il periodo d’imposta caratterizzato dalla mancata operatività non può essere utilizzata per effettuare compensazioni con altri tributi (compensazione orizzontale).

Nota: rimane possibile la compensazione cosiddetta “verticale” ovvero IVA con IVA. Vi è anche da considerare la “cancellazione del credito IVA “”per i soggetti che risultano essere di comodo per tre anni consecutivi e che negli stessi periodi effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare inferiore ai ricavi medi figurativi determinati nei tre anni.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Lunedì 22 febbraio 2021

Visto di Conformità IVA 2020

Tool Excel + Manuale

di Dulcamare Vito – De Bonis Massimiliano

Pacchetto per gestire il Visto di Conformità IVA 2021: tool Excel per produrre la stampa della check-list delle verifiche propedeutiche al rilascio del visto di conformità + manuale per la gestione del credito IVA.

Dopo il successo degli anni precedenti, anche per il 2021 proponiamo il pacchetto completo per gestire il Visto di Conformità IVA.

IL PACCHETTO COMPRENDE:

1) Tool in Excel per la gestione del Visto di Conformità IVA 2021

Il tool, tramite una semplice procedura guidata, consente di produrre la stampa della check-list delle verifiche propedeutiche al rilascio del visto di conformità sulla DICHIARAZIONE IVA 2021 o ISTANZA DI RIMBORSO TRIMESTRALE IVA.

2) Guida al Visto di Conformità IVA 2021 

Utilissimo manuale con tutte le indicazioni utili per la gestione del credito IVA da parte del consulente, inclusi articoli di legge, risoluzioni e stralci delle circolari dell’Agenzia delle Entrate attinenti.

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