Prima di essere esportati, i beni possono essere sottoposti a lavorazioni o trasformazioni. Ma come cambia il trattamento fiscale in questi casi? E se l’esportazione avviene per conto del cedente, ma su incarico del cliente estero? Un approfondimento pratico chiarisce i passaggi chiave e i potenziali rischi da evitare.
Esportazione di beni con lavorazione extra-UE: effetti IVA e regole sul termine di 90 giorni
La spedizione dei beni fuori dalla UE
La principale norma di riferimento relativa alle cessioni all’esportazione è l’art. 8, DPR 633/1972.
Secondo la lettera a) del primo comma:
«Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale …».
La norma da un lato prevede che il trasporto o la spedizione dei beni fuori dalla Ue debba avvenire «a cura o a nome dei cedenti…» e dall’altro lato che i beni possono subire delle lavorazioni.
La successiva lettera b) disciplina l’ipotesi in cui le cessioni – che restano pur sempre non imponibili – avvengano «con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto».
Il mancato superamento del termine di 90 giorni è pesantemente sanzionato. Per cui, di fronte ad una cessione fatta con la clausola ex works, alcuni operatori si pongono la questione di come fare a rispettare il limite anzidetto allorché il soggetto estero affida a terzi delle lavorazioni, alcune delle quali potrebbero dar luogo alla fuoriuscita delle merci a distanza di parecchio tempo, ben superiore ai 90 giorni.
NdR