Il trasferimento di beni tra Paesi UE, pur non costituendo una cessione civilistica, è assimilato a una cessione ai fini IVA, con obblighi specifici di fatturazione e registrazione. Ma quali operazioni rientrano tra quelle intra-UE “assimilate” ? E quali regole si applicano? Centrale è la verifica del regime di reverse charge nello Stato di destinazione. Ecco le nuove regole in arrivo dal prossimo 1° luglio 2028.
Il trasferimento fisico di merce da un Paese Ue ad altro Paese Ue non costituisce – né ai fini civilistici / bilancistici né ai fini delle imposte dirette – una cessione.
La norma IVA, però, assimila questa movimentazione fisica della merce ad una cessione (art. 41, comma 2, lett. c), DL 331/1993; per la prassi si veda anche la R.M. n. 237/1995).
Di seguito viene analizzato il regime tributario derivante da una cessione di beni per i quali avviene dapprima il trasferimento fisico in altro Paese Ue, ed infine da quest’ultimo la vendita al cliente finale.
Le operazioni intra-Ue assimilate
Dalla qualificazione fiscale, ai fini IVA, discendono tutti gli obblighi ordinariamente fissati per le cessioni “in senso stretto”:
- fatturazione (articolo 46, comma 2, DL 331/1993);
- registrazione (articolo 47, comma 4, DL 331/1993).
Per dette operazioni “assimilate” valgono altresì le altre regole di cui al DL 331/1993 (ed in mancanza, quelle del DPR 633/1972, come sancisce l’articolo 56, DL 331/1993), come quelle relative al momento di effettuazione dell’operazione, di cui all’articolo 39, DL 331/1993.
L’operazione analoga ma contraria (spostamento in Italia da beni inviati da altro Paese Ue) è disciplinata (e qualificata come acquisto intra-UE “assimilato”) dall’articolo 38, comma 3, lett. b) del DL 331/1993, da cui discendono i medesimi obblighi di fatturazione (articolo 46, comma 1, DL 331/1993) e di registrazione (articolo 47, comma 1, DL 331/1993).
Va precisato che, anteriormente al trasferimento dei beni, tale soggetto, se privo di una stabile organizzazione nell’altro Stato membro, è tenuto a ivi identificarsi ai fini IVA mediante la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta. L’adempimento è necessario, innanzitutto, pe