Anche dopo la Brexit, l’Irlanda del Nord resta soggetta alle regole IVA dell’UE per le cessioni di beni. Di conseguenza, le operazioni sono considerate intra-Ue e il cliente nordirlandese deve possedere un numero di identificazione IVA con prefisso XI, da comunicare al fornitore europeo. Una soluzione insolita che combina continuità commerciale e complessità normativa.
Brexit e IVA: cessioni di beni in Irlanda del Nord tra norme UE e UK

Sulla base dell’Accordo, quindi, l’Irlanda del Nord – pur essendo politicamente annessa al Regno Unito (quindi territorio extra-Ue) – ai fini IVA resta soggetta alla normativa UE per le cessioni di beni ed è considerata Paese terzo per le prestazioni di servizi.
In altre parole, per le cessioni di beni verso l’Irlanda del Nord si applicano le regole previste per le cessioni intra-Ue.
Il numero di identificazione IVA
A tal fine, la Commissione Ue ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA contraddistinto dal nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni unionali[1].
L’effetto è che un soggetto passivo che acquista beni che, dalla Ue, vengono consegnati in Irlanda del Nord dovrà assolvere il tributo (IVA) come se fosse un acquisto intra-Ue.
L’operazione non passa per la Dogana, per cui la cessione (dal punto dell’operatore Ue, il cedente) non potrà essere fatturata non imponibile articolo 8, DPR 633/1972 (quale cessione all’esportazione); infatti dovrà essere fatturata non imponibile articolo 41, DL 331/1993, in quanto – per le sole cessioni intra-Ue di beni provenienti dall’/destinati in Irlanda del Nord – si applica il diritto unionale in tema di IVA.
Come si legge nel preambolo della Direttiva (UE) 20 novembre 2020, n. 1756 (la sottolineatura è nostra):
“Tuttavia, in conformità dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell’accordo di recesso, le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA elencate nell’allegato 3 del protocollo relative alle merci continueranno ad applicarsi nell’Irlanda del Nord dopo il periodo di transizione, in modo tale da evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.
(3) Di conseguenza, i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi saranno soggetti a disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA per le operazioni in beni nell’Irlanda del Nord, mentre saranno soggetti a disposizioni della normativa del Regno Unito sull’IVA per tutte le altre operazioni nel Regno Unito, anche nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(4) Ai fini dell’adeguato funzionamento del sistema IVA dell’Unione, è essenziale che sia attribuito un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell’Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni di cui all’articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, o a ogni soggetto passivo ai fini dell’uso dei regimi speciali facoltativi per i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni.
(5) Pertanto, è opportuno che siano introdotti nell’Irlanda del Nord numeri di identificazione IVA distinti con un prefisso specifico per distinguere tra i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi le cui operazioni relative a beni che si trovano in Irlanda del Nord sono soggette a disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA, da un lato, e le persone che effettuano altre operazioni per le quali sono identificate ai fini dell’IVA nel Regno Unito, dall’altro”.
Fatturazione delle operazioni
La Direttiva citata prevede che ai fini della fatturazione e della compilazione degli elenchi Intrastat, le operazioni (di sole cessioni di beni) poste in essere con controparte un soggetto passivo nordirlandese i documenti (es. la fattura) riportino il codice identificativo Iva del soggetto nordirlandese contrassegnato dal prefisso “XI”.
Ora, applicando la normativa unionale viene richiesto che:
- il soggetto passivo (nel nostro caso, nordirlandese) che effettua acquisti intra-Ue si doti di un codice identificativo IVA (articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Direttiva 2006/112/CE);
- il regime di non imponibilità (quello dell’articolo 41, DL 331/1993) operi a condizioni che il cliente, soggetto passivo, abbia comunicato al fornitore (nel caso di specie, italiano) l’anzidetto codice identificativo Iva (articolo 138, paragrafo 1, lettera b, Direttiva 2006/112/Ce).
In definitiva, se il cliente comunica al fornitore il numero di identificazione Iva attribuito dall’Amministrazione fiscale nordirlandese potrà essere emessa una fattura senza IVA (ai sensi del menzionato articolo 138 o, secondo la normativa interna, articolo 41, DL 331/1993).
In difetto di questa comunicazione il fornitore nazionale dovrà applicare l’IVA italiana[2].
Come prevede l’art. 41, comma 2-ter, DL 331/1993, infatti,…
…“Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso”.
Operazioni con clienti nordirlandese:
Fonte: Commissione Ue, Direttiva 2020/1756/Ue.
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NOTE
[1] Per il buon funzionamento del sistema IVA ed evitare confusione, i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese anche quelle intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) dovranno essere identificati, secondo la normativa Iva, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito, che inizia con “GB” (cfr. la Determinazione del 15 febbraio 2021, adottata dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con quella delle Entrate e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, con la quale – tra l’altro – sono state aggiornate le istruzioni per compilare i modelli Intrastat, relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti).
[2] Senza che ciò impedisca, allo Stato della Irlanda del Nord, di riscuotere l’IVA dovuta nel Paese di arrivo (e quindi di consumo) dei beni. In effetti, l’articolo 16, Regolamento Ue 282/2011 precisa che:
«Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni».
Claudio Sabbatini e Cinzia Tomassi
Martedì 16 settembre 2025

