Una fornitura di arredi navali destinati a una nave extra-UE viene installata in un cantiere europeo: quale trattamento IVA si applica? Il caso solleva interrogativi su territorialità, regimi agevolati e obblighi nel Paese di destinazione. L’analisi valuta anche se le regole delle operazioni triangolari possano estendersi alle cessioni con posa o installazione dei beni.
Forniture navali per unità extra-UE installate in cantieri UE: inquadramento IVA e limiti territoriali
La questione oggetto di analisi
Di seguito si intende analizzare il regime fiscale di una operazione consistente nella fornitura di arredi (per cucine e bagni) di navi destinati alla navigazione in alto mare. L’imbarcazione, battente bandiera extra-Ue, si trova presso un cantiere in Croazia.
Presso il cantiere, è stata ottenuta l’autorizzazione da parte delle Dogane al fine di procedere con la non applicazione dell’IVA, ricorrendo le condizioni previste per le forniture destinate a particolari natanti.
L’operazione viene così strutturata:
– un fornitore italiano (ITA1) cede i beni e li installa presso il cantiere in Croazia per conto del promotore dell’operazione (ITA2);
– quest’ultimo emette poi fattura all’armatore della nave battente bandiera extra-Ue.
. I beni vengono installati, a cura del primo cedente (ITA1), in un Paese Ue.
Inquadramento dell’operazione
Occorre innanzitutto qualificare l’operazione, in quanto ai fini IVA il tributo è dovuto secondo differenti regole (di territorialità e di momento di effettuazione) se essa è:
- una cessione di beni;
- una prestazione di servizi.
In altre parole, è necessario chiedersi, qualora sia definita l’unicità dell’operazione (cessione del bene e prestazione di montaggio), se prevalga l’elemento della cessione di beni o quello della prestazione di servizi (Corte di Giustizia UE 29 marzo 2007, causa C-111/05 e Corte di Giustizia UE 11 febbraio 2010, causa C-88/09).
Siamo nell’ambito della cessione di beni quando i servizi resi dal fornitore si limitano a mere operazioni di installazione, montaggio o assiemaggio del bene senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente.
Richiamando i principi sanciti dalla Corte di Giustizia nella causa C-111/05, siamo in presenza di una cessione di beni laddove la componente del servizio sia di portata minore rispetto al valore del bene in termini di prezz