Il Regno Unito è diventato un Paese extra-Ue dal 2021, con l’eccezione dell’Irlanda del Nord (solo per lo scambio di beni). Per le prestazioni di servizi valgono, invece, le regole previste in relazione ai soggetti «terzi» (es. con riguardo all’emissione dell’autofattura).
Molteplici sono gli effetti in ambito Iva, che analizziamo in questo intervento. Ricordiamo che le norme sulle vendite a distanza sono differite al 1° luglio 2021.
Effetti sull’IVA della Brexit
Come previsto dal referendum del 23 giugno 2016, con la Brexit, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è divenuto un Paese «terzo», ossia non più facente parte dell’Unione europea (Ue).
La fuoriuscita dalla Ue, secondo le disposizioni dell’articolo 50 del Trattato sul funzionamento della Ue, viene accompagnato dagli accordi tra il Paese uscente e l’Unione.
Uno di questi accordi è stato sottoscritto in data 26 dicembre 2020 sugli scambi e la cooperazione tra Ue e Regno Unito (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ue del 31 dicembre 2020 – L. 444).
Era previsto un periodo transitorio – terminato il 31 dicembre 2020 – in cui continuavano ad applicarsi le disposizioni unionali sia dal punto di vista Iva che dal punto di vista doganale.
Dal 1° gennaio 2021 le operazioni poste in essere da/verso il Regno Unito si considerano effettuate con un Paese extra-Ue, con l’eccezione degli scambi di beni con l’Irlanda del Nord, come si dirà a breve.
Distinguiamo gli effetti – dal punto di vista Iva – tra operazioni cessioni di beni e di prestazioni di servizi.
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Cessioni ed acquisti di beni
Ai fini degli scambi di beni, l’Irlanda del Nord deve essere trattata come territorio comunitario.
La motivazione di questa scelta va ricercata nella recente storia di questo Paese.
Dopo la guerra di indipendenza irlandese, nel 1922 l’Irlanda si sottrasse al dominio della corona britannica, ad eccezione della parte Nord dell’isola.
Quindi si ebbero, lo stato autonomo dell’Irlanda (con capitale Dublino) e l’Irlanda del Nord (con capitale Belfast) che rimase annessa al Regno Unito.
Pertanto, nel prosieguo, identifichiamo i seguenti 3 territori:
Dopo decenni di cruenti scontri, nel 1998 fu firmato un trattato di pace, il quale stabilì che non si sarebbero poste limitazioni alla circolazione delle persone e delle merci tra i due Stati.
Per evitare il rischio di ulteriori scontri, che sarebbero potuti nascere all’indomani della Brexit a seguito del ripristino delle barriere doganali tra Irlanda e Irlanda del Nord, è stato previsto che negli scambi di beni da / per l’Irlanda del Nord si continueranno a considerare cessioni/acquisti intracomunitari.
Pertanto, limitatamente alle cessioni di beni:
- la Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) è considerata territorio extracomunitario;
- l’Irlanda del Nord è considerata territorio comunitario, ed alle imprese ivi stabilite dovrà essere attribuito un nuovo numero di identificazione Iva diverso da quello attualmente in possesso (codice ISO «B»).
Sul punto, è stato istituito un nuovo codice ISO «XI» per identificare i soggetti stabiliti nel Nord Irlanda (Direttiva 20 novembre 2020, n, 1756)