Brexit: trasferimento plafond IVA al rappresentante fiscale

Il caso del trasferimento del plafond IVA dal numero d’identificazione diretto del soggetto non residente al rappresentante fiscale

trasferimento plafondRappresentante fiscale o identificativo IVA

Gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

Si tratta di un caso affrontato dall’agenza delle entrate a seguito di un interpello presentato da un contribuente in merito alla ipotesi di un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, che avrebbe potuto mantenere il numero identificativo IVA rilasciato ai sensi dell’art. 35-ter del decreto IVA senza essere obbligato a nominare un rappresentante fiscale.

Comunque, nonostante tutto, il rappresentante fiscale della società può utilizzare il plafond IVA maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato utilizzato ante Brexit della medesima società.

 

Il dubbio sul trasferimento plafond IVA

Per quanto concerne il quesito sul trasferimento del plafond IVA dal numero d’identificazione diretto del soggetto non residente al rappresentante fiscale, l’Agenzia osserva che l’articolo 8, secondo comma, del decreto IVA consente a coloro che effettuano esportazioni di effettuare, dietro presentazione di una dichiarazione d’intento, acquisti senza il pagamento dell’IVA, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni avvenute nel corso dell’anno solare precedente ovvero nei dodici mesi precedenti (detto ammontare rappresenta, rispettivamente, il cosiddetto plafond fisso e il cosiddetto plafond mobile).

Ciò a condizione che l’ammontare di tali corrispettivi sia superiore al 10% del volume d’affari; l’articolo 41, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce che i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie concorrono alla determinazione del c.d. plafond ed alle relative percentuali necessarie per l’effettuazione di acquisti senza pagamento dell’IVA.

 

Gli esportatori possono quindi acquistare senza IVA

L’articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto IVA prevede che siano non imponibili le cessioni di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che effettuano cessioni all’esportazione ovvero cessioni intracomunitarie e si avvalgano della facoltà di acquistare o importare senza pagamento dell’imposta.

Analoga facoltà, di acquistare senza pagamento dell’imposta, viene riconosciuta ai soggetti che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni nonché servizi internazionali di cui, rispettivamente, agli articoli 8-bis e 9 del decreto IVA, nei limiti dei corrispettivi afferenti dette operazioni.

Ricorrendo tali circostanze, possono effettuarsi acquisti senza pagamento dell’IVA nei limiti del cosiddetto plafond maturato nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano – come precisato nella risoluzione 21 giugno 1999, n. 102 – soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato (identificati sia direttamente sia mediante rappresentante fiscale, cfr. risposta n. 1 del 4 gennaio 2021).

 

Il rappresentante fiscale può utilizzare il plafond

Nel presupposto che il soggetto passivo abbia i requisiti per assumere lo status di esportatore abituale, l’Agenzia delle entrate ritiene corretta la soluzione proposta, volta a consentire al rappresentante fiscale della Società di utilizzare il plafond IVA maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato utilizzato ante Brexit della medesima società.

La soluzione si basa, in primo luogo, sulla evidenza per cui nel passaggio dal numero d’identificazione rilasciato ai sensi dell’art. 35-ter del decreto IVA al rappresentante fiscale, non si verifica alcun mutamento soggettivo del soggetto passivo (non residente) che ha maturato il plafond.

Il numero identificativo e il rappresentante fiscale sono strumenti giuridici attraverso cui il soggetto non residente, da un lato, assolve gli obblighi derivanti dall’applicazione delle regole IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia (imponibili, esenti, non imponibili) e, dall’altro, esercita i diritti connessi alle predette operazioni (tra cui rientra certamente l’utilizzo del plafond per sterilizzare l’IVA sulle operazioni attive).

Tale impostazione trova conforto, oltre che nei documenti di prassi citati dal contribuente (in particolare, cfr. risoluzioni n. 289/E del 6 settembre 2002 e n. 108/E del 24 novembre 2011), nella disciplina del trasferimento del plafond nell’ambito delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni di azienda).

Come noto, con diversi documenti di prassi è stato introdotto il principio per cui nelle operazioni straordinarie il soggetto che subentra, senza soluzione di continuità, nell’attività e nei rapporti giuridici (attivi e passivi) del soggetto “trasformato”, “fuso”, “scisso”, “conferitario” (o “avente causa” in una cessione di ramo aziendale) è legittimato ad utilizzare il plafond IVA maturato in capo al suo soggetto “dante causa”, “conferente”, “scindente”, “incorporante” (cfr. inter alia risoluzioni n 124/E del 2011e n. 165/E del 2008).

Se tale principio (trasferimento del plafond) vale – nel rispetto della condizione della continuità e subentro nelle attività e passività – nel caso di operazioni straordinarie in cui si verifica un mutamento soggettivo del soggetto economico, a maggior ragione dovrà riconoscersi nel caso di specie in cui tale mutamento è escluso, poiché il soggetto passivo è sempre lo stesso, mutando solo lo “strumento” attraverso cui lo stesso esercita i propri diritti correlati all’effettuazioni di operazioni IVA territorialmente rilevanti in Italia.

Questo è il parere espresso dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 260 del 19 aprile 2021.

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 21 aprile 2021

 

Informazioni tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico