In tema di IVA e con riferimento al regime della sospensione dal pagamento dell’imposta per le cessioni all’esportazione, deve farsi riferimento, ai fini della verifica del rispetto del plafond annualmente previsto per beneficiare dell’agevolazione, all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria e non già a quello di registrazione del documento fiscale con il quale vengono apportate modifiche alla predetta fattura.
La Cassazione sull’utilizzo del plafond IVA
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25485 del 10/10/2019, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di presupposti e criteri di utilizzo del plafond.
Nel caso di specie, in particolare, la società contribuente, previa regolare dichiarazione d’intento, aveva emesso due fatture in sospensione d’imposta, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, poi rettificate nell’anno 2004, sulla base di una nuova dichiarazione d’intento, in ragione di un errore sulla determinazione del prezzo.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi contestato alla società l’erronea emissione delle note di addebito in sospensione d’imposta, essendo la prima dichiarazione di intento scaduta per raggiungimento del plafond 2003 e non potendo utilizzarsi la dichiarazione di intento relativa all’anno 2004.
La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni.
La CTR aveva poi accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e respinto l’appello incidentale della società, evidenziando che:
- la variazione dei prezzi per cui erano state emesse le note di addebito era avvenuta dopo la scadenza della lettera d’intenti per il 2003, revocata in ragione del raggiungimento del tetto concernente il plafond IVA;
- conseguentemente, le note di addebito dovevano essere assoggettate ad IVA, non potendo la società contribuente procedere all’utilizzo del plafond 2004 e della lettera d’intenti riguardante tale annualità, essendo l’operazione imputabile all’esercizio precedente (e, dunque, riguardando il plafond 2003);
- anche le sanzioni erano dovute in ragione della chiarezza della formulazione normativa e non sussistendo alcuna incertezza derivante da divergenze int