Il Decreto Crescita ha stabilito che, dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non dovrano più consegnare al proprio fornitore nè la dichiarazione d’intento nè copia della ricevuta telematica di trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Esaminiamo più nel dettaglio come cambieranno le cose, anche sotto il profilo sanzionatorio…
Dichiarazioni d’intento: premessa generale
Come previsto dal Decreto crescita (Decreto Legge n. 34-2019), a far data dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la “dichiarazione d’intento” e la copia della “ricevuta telematica di trasmissione” all’Agenzia delle Entrate.
Sempre dalla stessa data trova applicazione la sanzione proporzionale (dal 100 al 200 % dell’iva) in luogo sella sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.
Gli obblighi dell’esportatore e del fornitore in essere fino al 31 dicembre 2019
Al fine di effettuare un ripasso delle regole in vigore fino al 31 dicembre 2019 si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
Obblighi dell’esportatore
Si rammenta che fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore deve porre in essere i seguenti adempimenti:
- inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);
- inviare copia d