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La parziale deduzione dall’imponibile IRPEF/IRES del 20% dell’IMU versata, introdotta dal Legislatore al fine di evitare al tempo la censura della Corte Costituzionale, non si fonda su alcun criterio riscontrabile, neppure vagamente, di ordine aritmetico o logico, diretto o indiretto, fra l’IMU effettivamente versata e la deduzione forfettaria riconosciuta ai fini delle imposte sul reddito