La parziale indeducibilità IMU su immobili strumentali: rinvio Corte Costituzionale

Il caso tratta di una società che impugna il silenzio rifiuto relativo ad istanza di rimborso della maggior imposta IRES pagata a causa della parziale indeducibilità IMU versata relativamente a immobili strumentali per gli anni 2014-2015-2016.

parziale indeducibilità imu immobili strumentaliCon ricorso agli atti, la società ha impugnato il silenzio rifiuto relativo all’istanza di rimborso della maggior imposta IRES pagata a causa della parziale indeducibilità dell’IMU versata relativamente a immobili strumentali per le annualità 2014-2015-2016.

Il Collegio ritiene legittimo quanto sollevato dalla difesa ricorrente, circa la richiesta di riconoscimento della deducibilità totale dell’IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile ai fini IRES, come pure ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente per contrasto tra l’art. 14 DLGS 23/2014 che prevede la deducibilità parziale pari al 20% dell’IMU dal reddito rilevante ai fini IRES con l’art. 53 della Costituzione.

Infatti, il Collegio osserva che la parziale indeducibilità dell’IMU, relativa agli immobili strumentali, va in antitesi rispetto al principio di capacità contributiva espresso dall’art. 53 Cost., poiché l’IRES grava su un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente per effetto della mancata deduzione dell’IMU versata. 

 

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La parziale indeducibilità dell’IMU al vaglio della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 163 del 04.07.2019, emessa a seguito della Ordinanza n. 271/2018 dalla medesima CTP di Parma, aveva dichiarato inammissibile la questione in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 14 del Dlgs 23/2011 n. 23 per assunti vizi di forma inerenti l’ordinanza di rimessione che ometteva di precisare se la richiesta di rimborso oggetto del giudizio principale afferisse esclusivamente all’annualità 2014 allorquando l’oggetto del giudizio riguardava il triennio 2012-2013-2014 che era stato contrassegnato da un diverso regime di deducibilità (indeducibilità totale – 30% e 20%).

Successivamente con sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23/2011 ai sensi del quale l’IMU era totalmente indeducibile ai fini IRES ed IRAP.

La stessa Corte, ha poi concluso censurando l’indeducibilità dell’IMU relativa ai beni strumentali, riconoscendo che gli stessi, rappresentano un costo necessario e relativo ad ordinari fattori di produzione, a cui l’imprenditore non può sottrarsi.

Tale considerazione accoglie il principio imprescindibile della determinazione del reddito d’impresa disciplinato dall’art. 99 del TUIR, secondo il quale la deduzione di un costo guarda alla sua inerenza e escludendone pertanto i costi relativi alla sfera estranea all’esercizio dell’impresa.

Si porta a conoscenza che la pronuncia della Corte, ha tratto origine dal rinvio della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria di Milano con ordinanza n. 191 del 02 luglio 2019 nel giudizio vertente tra Tecnogas srl e l’Agenzia delle entrate, in relazione al rimborso della quota di IMU pagata per l’anno 2012, in riferimento ad immobili strumentali.

Si precisa altresì che la Corte con una censura sull’indeducibilità dell’IMU, ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso per l’anno 2012.

L’ordinanza di rinvio N. 147/2021 della CTP di Parma appare speculare a quella della CTP di Milano ragion per cui la legittimità costituzionale si ritiene applicabile anche agli anni di imposta successivi a quello oggetto della pronuncia accolta con ordinanza n. 262 del 04.12.2020.

Da più parti è stato osservato infatti che sebbene l’Amministrazione finanziaria possa perseguire la forfettizzazione della deducibilità di determinati costi al fine di assicurare l’esigenza di gettito erariale, è evidente che tale fine non possa prevalere sulla logicità e la razionalità nella quantificazione del reddito imponibile soggetto a tassazione.

In considerazione di quanto deciso prima d’ora, e alla luce delle continue modifiche delle percentuali di deducibilità IMU attuate fino ad oggi ed in continua evoluzione, non da ultima la proposta di piena deducibilità IMU a partire dall’anno 2022, si auspica una pronuncia positiva e definitiva da parte della Corte Costituzionale circa l’accoglimento della richiesta di rimborso integrale della maggior IRES versata a causa dell’indeducibilità dell’IMU per tutte le annualità non prescritte.

 

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A cura di Giuseppe Zambello

Sabato 22 maggio 2021