IMU: anche per il 2020 si deduce parzialmente

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 1 luglio 2021

Imprese e lavoratori autonomi che, nel corso dell’anno 2020, hanno pagato l’Imu sugli immobili strumentali, possono dedurre parzialmente il costo ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires).
Da quest’anno la percentuale di deducibilità è aumentata. A tal fine le istruzioni per la compilazione dei modelli Redditi sono state aggiornate secondo la nuova percentuale di deducibilità.

IMU: ammessa la deducibilità

imu deducibilità parzialeNel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto per consentire la deducibilità – almeno parziale – dalle imposte sui redditi dell’Imu pagata[1].

Ciò è dovuto all’intervento fatto dal Giudice delle leggi (Corte Costituzionale, sentenza 4 dicembre 2020, n. 262) che ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 14, comma 1, Dlgs 23/2011 che per il 2012 prevedeva l'indeducibilità ai fini Ires dell'Imu relativa agli immobili strumentali.

La questione è stata sollevata dalla Ctp di Milano 2 luglio 2019, in riferimento agli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione.

La deducibilità in esame, evidenzia la Corte, non si pone sul piano delle agevolazioni fiscali propriamente dette bensì assume natura strutturale in quanto il legislatore ha espressamente individuato il presupposto dell’Ires nel possesso di un «reddito complessivo netto» (articolo 75 del Tuir); ciò a differenza di quanto ha invece stabilito per alcune categorie di reddito, come, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente, che sono computati al lordo, senza deduzione (analitica) dei costi di produzione.

La pronuncia coinvolge anche l’indeducibilità dal reddito d’impresa ai fini dell’Irpef, giusto il rinvio disposto dall’articolo 56 del Tuir.

La decisione assunta dalla Corte Costituzionale non si riflette, invece, nelle successive disposizioni emanate dal Legislatore che prevedono la parziale deducibilità dell'Imu degli immobili in esame, in quanto la medesima Corte non è intervenuta sulle disposizioni normative successive dato che «il legislatore... si è gradualmente corretto... fino a giungere alla virtuosa previsione, certamente non più procrastinabile, della totale deducibilità a partire dal 2022» come previsto comma 773 della Legge di bilancio infra citato.

 

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Questi gli argomenti qui trattati:

 

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La «nuova» Imu

La riscrittura delle norme sull’Imu (commi da 738 a 783 dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160) a far data dal 1° gennaio 2020 non incide sul meccanismo di deduzione, sia perché la «nuova» Imu si pone su un piano di continuità rispetto alle precedenti norme[2], sia perché la deducibilità ai fini delle imposta sui redditi non trova la sua disciplina nelle norme relative all’Imu, bensì nel principio secondo cui le imposte sono dovute sul reddito effettivo (quindi al netto dei costi sostenuti, tra i quali rientra l’Imu).

 

Deducibilità dell’Imu dei fabbricati strumental