Ombre di incostituzionalità sulla parziale indeducibilità IMU relativa agli immobili strumentali

La parziale deduzione dall’imponibile IRPEF/IRES del 20% dell’IMU versata, introdotta dal Legislatore al fine di evitare al tempo la censura della Corte Costituzionale, non si fonda su alcun criterio riscontrabile, neppure vagamente, di ordine aritmetico o logico, diretto o indiretto, fra l’IMU effettivamente versata e la deduzione forfettaria riconosciuta ai fini delle imposte sul reddito

Con l’Ordinanza n. 271/2018 depositata in data 05.07.2018 la Sezione n. 1 della CTP di Parma sospende il giudizio precedentemente istaurato dal Contribuente avverso l’Agenzia delle Entrate disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché venga analizzata la questione di illegittimità costituzionale lamentata da parte del Contribuente, attraverso la presentazione di un’iniziale istanza di rimborso a cui ha fatto seguito il ricorso di cui si tratta, in relazione alla parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell’IMU versata sugli immobili strumentali, questione ritenuta rilevante e non infondata dai Giudici di Prime Cure.

In tal senso, i Giudici di merito hanno ritenuto di tutta evidenza il conflitto portato alla loro attenzione tra la suddetta disposizione e l’imprescindibile rispetto del principio di Capacità Contributiva espresso dall’art. 53 della Costituzione. In particolare, è stata accolta l’eccezione sollevata in relazione al fatto che l’imposta sui redditi attualmente grava non già su un reddito netto ed effettivamente espressivo della reale capacità contributiva ma piuttosto su un valore lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, che non tiene in debita considerazione dell’IMU effettivamente versata.

In conformità con quanto affermato dal Ricorrente, la Commissione Tributaria ha riconosciuto che la forfetizzazione dei costi rilevanti ai fini fiscali, purché avvenga nel rispetto del principio della certezza del diritto, può essere uno strumento utilizzabile dal Fisco al fine di perseguire obiettivi di certezza e facilità nella determinazione della base imponibile, tuttavia, non consente certamente al Legislatore di allontanarsi in misura rilevante dalla realtà reddituale per motivazioni che sembrano essere mosse da esigenze di “finanza pubblica”.

Alla luce di quanto sopra esposto, è stato riconosciuto che la parziale deduzione dall’imponibile IRPEF/IRES del 20% dell’IMU versata, introdotta dal Legislatore con l’art. 14 del D.Lgs n. 23/2011 al fine di evitare al tempo la censura della Corte Costituzionale, non si fonda su alcun criterio riscontrabile, neppure vagamente, di ordine aritmetico o logico, diretto o indiretto, fra l’IMU effettivamente versata e la deduzione forfettaria riconosciuta ai fini delle imposte sul reddito.

In conclusione il “forfait” operato dal Legislatore, apparendo del tutto arbitrario ed avulso dalla realtà che si intendeva forfettizzare, è idoneo a fare insorgere legittimi sospetti di incostituzionalità delle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.Lgs n. 23/2011 per lesione del principio di Capacità Contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, pilastro del nostro Ordinamento tributario.

La riconosciuta fondatezza della questione di illegittimità costituzionale in commento è quindi un passaggio di estremo rilievo per pervenire ad una disciplina di deducibilità dell’IMU ai fini IRPEF/IRES che possa risultare conforme alla luce del suddetto principio costituzionale, che a sua volta si riflette nelle previsioni di cui all’art. 99 del DPR 917/1986.

A tal proposito si evidenzia infatti che l’IMU relativa agli immobili strumentali è certamente un’imposta sul patrimonio, non essendo nemmeno sostitutiva del reddito fondiario come accade invece per gli immobili ad uso abitativo, pertanto dovrebbe essere interamente deducibile ai sensi del suddetto art. 99 del TUIR, non essendo un’imposta sui redditi né tantomeno una per la quale sia prevista la rivalsa.

Zambello Giuseppe

24 luglio 2018