Cosa significa conferimento di partecipazioni a realizzo controllato? Quali sono gli effetti fiscali? Spieghiamo l’innovazione apportata al TUIR dal decreto Crescita del 2019.
Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato: art. 177 TUIR
Diversi sono gli interventi interpretativi, ufficiali e non, che negli ultimi tempi sono stati pubblicati su numerose riviste, anche a seguito delle modifiche introdotte dal DL 34/2019 che ha ampliato la casistica del cosiddetto conferimento a realizzo controllato, disciplinato dall’articolo 177, comma 2 del Tuir.
Il Decreto Crescita, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 177 del TUIR, norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, attraverso cui la conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto della società le cui quote partecipative vengono scambiate.
Tali disposizioni, non si prefiggono come obiettivo un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, bensì prevedono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute dalla conferitaria, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato).
In applicazione a tale criterio, le quote oggetto di conferimento, ricevute in cambio dal soggetto conferente, vengono valutate ai fini della determinazione del reddito della società conferente, non in base a quanto previsto dall’articolo 9 del Tuir, secondo il loro valore normale, bensì in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio