Le novità relative alla disciplina del Patent box e all’introduzione della facoltà di liquidazione in house : scopo di questo focus sarà esaminare l’istituto nel suo complesso e i requisiti per accedere all’agevolazione, nonchè il metodo di calcolo e la possibilità di autoliquidazione.
Patent box e facoltà di liquidazione in house
Premessa
L’art. 4 del D.L. n. 34/2019, conv. con modif. dalla L. n. 58/2019, ha modificato il regime del cd. Patent box, prevedendo la facoltà di liquidazione in house dell’agevolazione anche nell’ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale.
Il dettato normativo è stato completato dal Decreto interministeriale del 28 novembre 2017 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019 (protocollo n. 2019/658445).
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato prima uno schema di circolare in consultazione pubblica e dopo ha emanato la circolare n. 28 del 29 ottobre 2020, che in gran parte è identica allo schema precedentemente pubblicato, pur contenendo alcune precisazioni e chiarimenti.
In questo nostro focus esamineremo l’istituto nel suo complesso e i requisiti per accedere all’agevolazione[1].
Particolare attenzione sarà dedicata alla disciplina di accesso e al metodo di calcolo dell’agevolazione e alla possibilità di autoliquidare il Patent box (che abbiamo definito liquidazione in house[2], mutuando un termine in voga nel settore degli appalti), alla luce della predetta circolare[3], ponendo in evidenza le precisazioni contenute in essa rispetto alla bozza.
Ti invitiamo ad approfondire l’argomento anche nei seguenti articoli:
“Novità Patent Box 2019: la documentazione da presentare nel provvedimento delle Entrate”
Il dettato normativo
I requisiti soggettivi ed oggettivi e il metodo di calcolo dell’agevolazione hanno, da una parte, lo scopo di agevolare i redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali che siano frutto dell’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’impre