Dal periodo d’imposta in corso all’1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime del c.d. “Patent box” possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), direttamente nel mod. REDDITI/IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai due periodi d’imposta successivi, mediante una variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo.
A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni “in idonea documentazione” così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura di cui al citato art. 31-ter a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.
Il regime di patent box
Il regime di patent box:
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- consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico alcuni beni immateriali;
- è stato introdotto dall’articolo 1, commi 37-45 della Legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015);
- successivamente è stato modificato e integrato dal Decreto Legge n. 3 del 2015 e dalla Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016).
Ti invitiamo ad approfondire l’argomento anche nei seguenti articoli:
“Focus Patent box post indirizzi di prassi: la liquidazione in house”
“Novità Patent Box 2019: la documentazione da presentare nel provvedimento delle Entrate”
Modifiche del Dl 50/2017
Con D.L. 50/2017, il Legislatore ha
- escluso i marchi dalle categorie dei beni agevolabili;
- incluso, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale, anche quelli derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli assoggettati al regime agevolativo in commento.
BENI CHE GODONO DEL PATENT BOX:
- Software protetto da Copyright
- Brevetti industriali
- Disegni e modelli
- Processi formule e informazioni relativi ad esperienze acquisiste nel campo industriale commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
Come funziona il Patent box
Il regime del Patent box prevede che i redditi derivanti dall’utilizzo di:
- software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli,
- nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,
non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF o IRES nonché il valore della produzione netta ai fini IRAP, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare (per gli anni 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo era fissata rispettivamente nella misura del 30% e del 40%)
Tali disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli oggetto di agevolazione.
QUOTA DI ESCLUSIONE DAL REDDITO
- 30% per il periodo di imposta 2015
- 40% per il periodo di imposta 2016
- 50% dal periodo di imposta 2017
Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali
Il comma 40 dell’art. 1, Legge di stabilità 2015 prevede che, in caso di cessione dei beni immateriali, le eventuali plusvalenze realizzate non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla predetta cessione sia reinvestito:
- prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione;
- nella manutenzione o sviluppo delle medesime tipologie di beni immateriali, ovvero:
- software protetti da copyright,
- brevetti industriali,
- processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili.
Se la plusvalenza deriva da una cessione effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo occorre attivare la procedura di ruling sopra descritta.