Crediti d’imposta e PNNR: divieto di doppio finanziamento e criticità del cumulo Bonus R&S, Patent Box e Sabatini

di Lelio Cacciapaglia Giuseppe Mercurio

Pubblicato il 18 ottobre 2023

Col PNRR si è aperta una stagione ricca di bonus e contributi per incentivare alcune tipologie di investimenti.
Sfortunatamente, molti di questi incentivi consentono il cumulo con ulteriori sovvenzioni pubbliche di fonte nazionale ma devono, comunque, sottostare al divieto di doppio finanziamento previsto dalla UE.
Vediamo gli incroci pericolosi fra alcune delle misure più utilizzate dalle imprese: Bonus Ricerca & Sviluppo, Patent Box e Sabatini.

Gli incentivi a sostegno di taluni investimenti finanziati con fondi UE sono regolati da norme sovranazionali (Regolamento (UE) N. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea).

Gli stessi investimenti possono, in taluni casi, essere oggetto di sovvenzioni previste da norme statali che si possono aggiungere a quelle UE.

I fondi comunitari provenienti dal PNRR, di contrasto alla crisi economico-finanziaria innescata dal Covid 19, sono destinati a finanziare diversi comparti produttivi privati ed opere pubbliche.

Una parte di questi fondi sono stati utilizzati dall’Italia per finanziare misure già in vigore è ben collaudate quali, ad esempio, il credito d’imposta investimenti 4.0, il bonus formazione 4.0, il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo.

Molti di questi incentivi consentono il cumulo con ulteriori sovvenzioni pubbliche di fonte nazionale ma devono, comunque, sottostare al divieto di doppio finanziamento che è regola UE compenetrata anche nell’ordinamento interno.

In questo contributo cerchiamo di fare chiarezza su questi principi facendo sin d’ora presente che le disposizioni che regolano il credito d’imposta R&S presentano delle limitazioni specifiche che in caso di coesistenza con il patent box ne comprimono fortemente la portata.

Accenneremo anche al Sabatini che essendo un aiuto di stato presente con il bonus investimenti 4.0 limiti di cumulabilità previsti dalla normativa comunitaria.

 

Cumulo incentivi V/S doppio finanziamento: le differenze

divieto doppio finanziamento cumulo incentiviLa Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2022 ha fornito indicazioni sui diversi concetti di:

  • divieto di “doppio finanziamento” e
  • possibilità di “cumulo”.

La questione ha rilevanza in ordine all’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

 

Divieto di doppio finanziamento

Previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.

Possibilità di cumulo

Si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241.

È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

 

A titolo esemplificativo, prosegue la Ragioneria, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero, infatti, finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

 

Si tratta di una esposizione contorta poiché sa