Nella Dichiarazione Iva 2020 – periodo 2019 – debutta il quadro VQ denominato “Versamenti periodici omessi”, che va utilizzato per determinare il credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici “non spontanei”, ossia quelli non effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, il cui mancato versamento ha influenzato il saldo risultante dal mod. IVA. Proponiamo una guida pratica alla compilazione del quadro VQ per la Dichiarazione IVA 2020
Con la compilazione del nuovo quadro VQ è possibile:
- evidenziare i «crediti potenziali», che non possono essere fatti valere a causa della presenza, per lo stesso anno d’imposta, di debiti periodici non saldati;
- dare conto della maturazione, e quindi dell’utilizzabilità, di tali crediti, a seguito del successivo pagamento dei debiti pregressi.
Sulla compilazione del quadro VQ ti segnaliamo:
La rigenerazione dei versamenti IVA periodici omessi (parte terza)
Casi pratici di compilazione del Quadro VQ inerente ai versamenti periodi omessi (seconda parte)
Compilazione del quadro VQ in caso di versamenti IVA periodici omessi
Lipe e pagamento dell’Iva a seguito di comunicazioni di irregolarità
Con l’introduzione, a decorrere dall’1° gennaio 2017, dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche l’Iva dovuta (o a credito) derivante dalle liquidazione viene comunicata all’Agenzia delle Entrate molto prima della presentazione della Dichiarazione Iva annuale.
Come previsto dall’art. 21-bis, comma 5, del D.L. n. 78/2010, i versamenti periodici omessi sono segnalati al contribuente e possono essere recuperati dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi della procedura di liquidazione automatica di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
A prescindere, pertanto, dal pericolo per la riscossione, gli uffici possono controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti periodici anche prima della presentazione della dichiarazione annuale e, se emerge un’imposta a debito, emettere un avviso bonario.
Alla luce di tale nuova procedura a partire dalla Dichiarazione Iva 2019 sono state previste nuove istruzioni del rigo VL33 nel quale viene specificato che per calcolare il credito annuale vanno considerati esclusivamente i “versamenti effettuati”.
Pertanto, in presenza di una differenza positiva tra (VL4, VL11 campo 1 e da VL24 a VL31) – (VL3 e da VL20 a VL23) va riportato il credito ottenuto considerando l’importo di campo 3 di rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo di quello di campo 1 del medesimo rigo.
Questo si riverberava nel calcolo del saldo del credito Iva in caso di omessi versamenti periodici.
A partire dalla Dichiarazione IVA 2019 periodo 2018
Omesso versamento periodico e Iva a debito
L’eventuale omesso (anche parziale) versamento dell’Iva risultante dalla liquidazioni periodiche incide soltanto sulla compilazione di campo 3 di rigo VL30.
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