Con la compilazione del nuovo quadro VQ è possibile:
- evidenziare i «crediti potenziali», che non possono essere fatti valere a causa della presenza, per lo stesso anno d'imposta, di debiti periodici non saldati;
- dare conto della maturazione, e quindi dell'utilizzabilità, di tali crediti, a seguito del successivo pagamento dei debiti pregressi.
Lipe e pagamento dell’Iva a seguito di comunicazioni di irregolarità
Con l’introduzione, a decorrere dall’1° gennaio 2017, dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche l’Iva dovuta (o a credito) derivante dalle liquidazione viene comunicata all’Agenzia delle Entrate molto prima della presentazione della Dichiarazione Iva annuale.
Come previsto dall’art. 21-bis, comma 5, del D.L. n. 78/2010, i versamenti periodici omessi sono segnalati al contribuente e possono essere recuperati dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi della procedura di liquidazione automatica di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
A prescindere, pertanto, dal pericolo per la riscossione, gli uffici possono controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti periodici anche prima della presentazione della dichiarazione annuale e, se emerge un’imposta a debito, emettere un avviso bonario.
Alla luce di tale nuova procedura a partire dalla Dichiarazione Iva 2019 sono state previste nuove istruzioni del rigo VL33 nel quale viene specificato che per calcolare il credito annuale vanno considerati esclusivamente i “versamenti effettuati”.
Pertanto, in presenza di una differenza positiva tra (VL4, VL11 campo 1 e da VL24 a VL31) – (VL3 e da VL20 a VL23) va riportato il credito ottenuto considerando l’importo di campo 3 di rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo di quello di campo 1 del medesimo rigo.
Questo si riverberava nel calcolo del saldo del credito Iva in caso di omessi versamenti periodici.
A partire dalla Dichiarazione IVA 2019 periodo 2018
Omesso versamento periodico e Iva a debito
L'eventuale omesso (anche parziale) versamento dell’Iva risultante dalla liquidazioni periodiche incide soltanto sulla compilazione di campo 3 di rigo VL30.
Al contrario il saldo annuale della dichiarazione determinato nel