Martedì 16 marzo va in scadenza il saldo IVA del 2020. Uno dei righi più critici da compilare è il VL 30, in cui va indicato l’ammontare dell’IVA dovuta dal contribuente. La dichiarazione IVA 2021, figlia dell’anno pandemico 2020, può presentare diverse complessità nel caso di omessi versamenti periodici del contribuente. In questo articolo presentiamo alcuni casi pratici di compilazione dei quadri VQ e VL che prendono in cosiderazione la regolarizzazione dei versamenti carenti od omessi.
IVA e versamenti periodici omessi: generalità
Nel rigo VL30-Ammontare Iva periodica, al campo 1 della dichiarazione annuale, deve essere annotata l’entità dell’Iva periodica “dovuta”, se di ammontare maggiore di quella “versata”.
L’Agenzia delle entrate, in relazione alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è in grado di rilevare, in modo tempestivo, la presenza di versamenti periodici omessi, che, di regola, segnala al contribuente interessato allo scopo di consentirgli:
- di fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati e/o elementi non considerati o valutati erroneamente;
oppure:
- di procedere a corrispondere quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Ai fini procedurali, in difetto di spontanea regolarizzazione, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di attivare il controllo anticipato ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In sede di adempimento dichiarativo annuale, in assenza di specifiche istruzioni contrarie, poteva effettivamente risultare conteggiata un’entità d’imposta periodica “dovuta” non effettivamente “corrisposta”, con la conseguenza pratica che dalla redazione del quadro VL poteva anche emergere un ammontare di tributo a credito comprendente, in tutto o in parte, anche i versamenti periodici che non avevano trovato l’effettiva corresponsione.
Allo scopo di evitare sia l’errata esposizione e l’utilizzo di tale credito, con decorrenza dal modello di dichiarazione annuale “Iva 2019” relativa all’anno “2018”, le istruzioni inerenti al “rigo VL33-Iva a credito” hanno disciplinato un preciso “correttivo” per la coerente e corretta individuazione dell’entità effettiva del credito da considerare.
Infatti, nell’ipotesi in cui sono stati omessi i versamenti dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione annuale Iva e, in particolare, nel quadro VL non devono essere valutati i versamenti periodici omessi, in quanto si deve tenere in considerazione esclusivamente l’imposta periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In quest’ultimo caso, infatti, se i versamenti risultano eseguiti in forma rateale, è necessario rilevare la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della medesima.
Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l’emersione di un credito Iva da annotare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.
A tal fine, nel modello di dichiarazione annuale Iva è stato istituito il quadro VQ “per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei”.
L’importo così individuato, confluendo nel rigo VL12, concorre alla determinazione del c