La gestione del credito IVA annuale a volta comporta dubbi. In questo articolo illustriamo: le modalità di richiesta del rimborso; le agevolazioni previste dal regime premiale ISA; le procedure di rimborso; i casi di diniego e sospensione del rimborso; le principali casistiche che generano un credito IVA.
Rimborso del credito IVA annuale: premessa
Come noto, il credito emergente dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale può essere utilizzato in compensazione, verticale e/o orizzontale, ovvero può essere chiesto a rimborso.
Tale ultima possibilità soggiace alla sussistenza di determinati requisiti e alla eventuale necessità di prestare apposita garanzia, salvo specifici casi di esonero.
Così ad esempio ai contribuenti che hanno ottenuto per il periodo d’imposta 2019 un punteggio ISA almeno pari ad 8, ovvero 8,5 quale punteggio medio 2018-2019, è consentito l’utilizzo del credito fino ad un importo massimo di 50.000, senza la necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.
Molteplici sono gli aspetti legati alla presentazione dell’istanza di rimborso e su questi sarà focalizzato il nostro articolo.
Questi gli argomenti principali affrontati nell’articolo:
- Credito IVA: il quadro generale
- Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
- Operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate
- Acquisti beni ammortizzabili/spese per studi e ricerche
- Prevalenza operazioni non soggette ad Iva
- Ulteriori fattispecie
- Le modalità di richiesta del rimborso
- Il regime premiale ISA
- Le procedure di rimborso
- Diniego e sospensione del rimborso
Credito IVA: il quadro generale
In linea di principio generale il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, in ottemperanza al dettato di cui all’art. 30, DPR n. 633/72, può essere utilizzato, alternativamente:
- in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (c.d. compensazione verticale);
- in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6099”, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale, per il pagamento di tributi, contributi o premi (c.d. compensazione orizzontale).
Per le compensazioni superiori a € 5.000 annui, è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato a meno che, come si è anticipato in premessa, il contribuente abbia conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019, ovvero 8,5 quale media dei punteggi per il 2018 – 2019, ma di questo se ne dirà in seguito.
In ogni caso, il buon esito della richiesta di rimborso è legato alla sussistenza di specifici requisiti ovvero alla cessazione dell’attività.
Im primo luogo, per poter presentare l’istanza, è necessario che l’ammontare del credito oggetto di richiesta sia superiore a € 2.582,28.
Verificata tale condizione, sarà quindi possibile richiedere anche solo una parte del credito spettante ed anche in misura inferiore al predetto importo minimo.
Contrariamente tale limitazione non sussiste se la richiesta viene inoltrata per cessazione dell’attività (cfr. comma 2 art. 30 DPR 633/72).
Il rimborso può infine essere richiesto, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, indipendentemente dal sussistere dei requisiti sopra richiamati, per il minor credito risultante dalle dichiarazioni annuali relative all’ultimo triennio.
E’ comunque sempre possibile, in sede di dichiarazione, destinare una sola parte del credito disponibile al rimborso e l’altra all’utilizzo in compensazione.
Per quest’anno (Dichiarazione Iva 2021 periodo d’imposta 2020) la richiesta deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro VX.
Tornando ai requisiti di cui si è dato cenno poc’anzi, con riferimento a quanto disposto al comma 3 dell’art. 30, DPR n. 633/72, ai fini dell’evasione della richiesta di rimborso IVA, è necessario, con deroga nel caso di cessazione attività (comma 2 art. 30 DPR n. 633/72), che il credito soddisfi una delle seguenti caratteristiche:
- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- operazioni non imponibili superiori al 25% del totale operazioni effettuate;
- acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- soggetti non residenti.
Da notare come il comma 9 dell’art. 34 DPR 633/72, consenta ai produttori agricoli di richiedere a rimborso il credito riferito all’IVA c.d. “teorica”.
Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
Passando da un’analisi di carattere generale ad una più specifica, in base al disposto ex art. 3, comma 5, DL n. 250/95, e come precisato dalla CM 14.3.95, n. 81/E, la sussistenza del requisito dell’“aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti” è verificato quando vengono effettuate, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media sugli acquisti e importazioni.
Per calcolare l’aliquota media andranno considerate:
PARTE ATTIVA |
PARTE PASSIVA |
Operazioni imponibili fra cui:
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Acquisti e importazioni per i quali è ammessa la detrazione, comprese: |