Si tratta, cioè, di stabilire se la pronuncia del giudice in senso (totalmente o parzialmente) favorevole al contribuente, sia pure ancora soggetta ad impugnazione, si rifletta sulla detta misura cautelare, incidendo sulla sua efficacia, oppure se questa resti insensibile alla statuizione giudiziale e i suoi effetti perdurino fino all’eventuale sopravvenire del giudicato negativo del credito del fisco.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con un recentissimo intervento, hanno risolto tale questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, dell’efficacia del provvedimento di sospensione, nel caso in cui l’atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato da una sentenza non ancora passata in giudicato.
Credito IVA e annullamento carichi pendenti: principi
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2320 del 31 gennaio 2020, accogliendo l’orientamento[1] espresso nella Sentenza n. 2893 del 2019[2], hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto, affermando il seguente principio di diritto:
“Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato in tutto o in parte con sentenza anche non definitiva cessa di avere efficacia il provvedimento di sospensione del pagamento del credito vantato dall’autore della violazione o dai soggetti obbligati in solido nei confronti dell’amministrazione finanziaria emesso ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2320 del 31 gennaio 2020 hanno enunciato due principi di diritto in materia di rimborso di un credito IVA.
In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’Amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente in base all’art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997[3] e 69, r.d. n. 2440/1923.
Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato in tutto o in parte con sentenza anche non definitiva, cessa di avere efficacia [4]il provvedimento di sospensione del pagamento del credito IVA vantato dall’autore della violazione o dai soggetti obbligati in solido nei confronti dell’Amministrazione finanziaria emesso ai sensi dell’art. 23,