I contribuenti possono utilizzare in compensazione i crediti di imposta scaturenti dalle dichiarazioni annuali. Tra essi anche il credito annuale IVA.
In caso di utilizzo in compensazione “orizzontale” (ossia con altri tributi o contributi) occorre tener conto del rispetto delle limitazioni previste dalle norme.
In merito alla compensazione del credito IVA annuale, occorre preliminarmente ricordare che:
- la compensazione verticale non è soggetta a nessuna limitazione; il credito riduce un debito della stessa imposta; quindi ad esempio il credito Irpef dell’anno 2020 viene utilizzato per compensare il debito Irpef del secondo acconto 2021;
- la compensazione orizzontale che è soggetta alle limitazioni che vedremo a breve e che è caratterizzata dal fatto che il credito viene utilizzato per ridurre debiti relativi ad altre imposte (ad esempio il credito IVA 2020 viene utilizzato per ridurre il debito INPS della prima rata 2021 dei contributi).
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Il rimborso del credito IVA annuale
Vincoli generali alla compensazione orizzontale:
Limite | Contenuto | Riferimento |
Presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro |
È vietata la compensazione dei crediti ai sensi dell’art. 17, Dlgs 241/97, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti, di importo superiore a 1.500 euro (comprensivi non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori; Cm 13/E/2011, par. 4), iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Sono ostativi anche i debiti scaduti da accertamenti esecutivi.
Ambito di applicazione
Presupposti del divieto di compensazione
Interpretazione Vige un obbligo di precedenza, ossia un divieto totale di compensazione in presenza di ruoli scaduti, se non si provvede prima a saldare il debito.
Esempio: Credito Iva 2020: 250.000 euro Cartella scaduta il 15/1/2021: 5.000 euro Nessuna compensazione è effettuabile prima del pagamento del debito scaduto.
L’inosservanza del divieto è punita con la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità s |