Versamento secondo acconto imposte 2020: scadenza al 10 dicembre 2020

Esaminiamo ancora le problematiche legate al secondo acconto 2020 (o unico acconto) delle imposte/addizionali, cedolare secca/ IVIE, IVAFE e delle imposte sostitutive (minimi e forfettari).

Ecco alcune utili tabelle e indicazioni pratiche per il calcolo.

calcolo secondo acconto imposte 2020

Entro il prossimo 10 Dicembre 2020 per tutti gli operatori economici scade il termine per effettuare il pagamento del secondo acconto 2020 delle imposte, addizionali, cedolare secca, IVIE, IVAFE e delle imposte sostitutive (minimi e forfettari).


Nota

Il Decreto legge 157 del 30/11/2020, cosiddetto Ristori quater (anticipato dal comunicato stampa del MEF del 27 novembre 2020) ha prorogato il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte, per tutti gli operatori economici, alla data del 10 dicembre 2020.

Allo stato attuale esiste sempre il dubbio se tale proroga è valida anche per il secondo acconto INPS Ivs e gestione separata e sul punto sarebbero necessarie prese di posizione ufficiali urgentissime (anche se la logica farebbe pensare ad un possibile spostamento).


In materia di calcolo degli acconti resta sempre valida la possibilità di calcolare gli acconti 2020 con il metodo previsionale in luogo del metodo storico tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano all’applicazione delle relative sanzioni.

Occorre inoltre segnalare che l’art. 20 del Decreto Liquidità ha disposto che per il versamento degli acconti IRES/IRPEF dovuti per il periodo d’imposta 2020 non è considerato insufficiente se risulta non inferiore all’80% dell’importo dovuto (secondo la circolare CM n. 9/2020 la disposizione si estende anche ai contribuenti minimi e forfettari, alle associazioni che applicano la Legge n. 398/91 e alle altre categorie di contribuenti che applicano criteri forfettari di determinazione del reddito, alla cedolare secca sul canone di locazione e alle imposte IVIE e IVAFE).


Nota

Si rammenta che l’art. 58 del Decreto Legge n. 124/2019 ha modificato le modalità di determinazione dell’acconto per i soggetti Isa con ricavi fino a euro 5.164.569 (inclusi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti – soci di Snc e Sas o di Srl in trasparenza fiscale, soci di studi associati, collaboratori di imprese familiari -, contribuenti minimi e forfettari) disponendo che l’acconto è dovuto in due rate di pari importo ovvero pari al 50%.


Puoi approfondire l’argomento all’articolo “Secondo acconto imposte 2020 in scadenza al 30 novembre 2020 prorogato per tante categorie”

 

Il versamento del secondo acconto: le deroghe al criterio generale in scadenza al 10 dicembre 2020

In materia di versamento del secondo acconto occorre rammentare le deroghe alla scadenza del 10 dicembre 2020 (per gli operatori economici) che oggi risultano in vigore:

Decreto Legge n. 104/2020

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA vi è la possibilità di spostamento del secondo acconto INPS al 30 aprile 2021 prevista dall’ art. 98 del Decreto Legge n. 104/2020 per i soggetti in corso al 31.12.2019 in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
 

Decreto Legge n. 149/2020 (Ristori-bis)

L’art 6 del Decreto Legge n. 149/2020 contempla lo spostamento al 30 aprile 2021 sempre per gli stessi soggetti ISA operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.


Nota

Le disposizione si applicano anche ai soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014) ovvero il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011); soggetti che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come per esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito); soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in trasparenza fiscale, che presentano i suddetti requisiti.


Decreto Ristori quater

Con tale norma si è disposto sostanzialmente quanto segue:

  1. slittamento del termine di versamento degli acconti al 10 dicembre 2020 per tutti i contribuenti imprese e professionisti (e artisti) senza distinzione di fatturato;
     
  2. spostamento del termine del secondo acconto al 30 aprile 2021 per i soggetti non ISA ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
     
  3. spostamento del termine del secondo acconto al 30 aprile 2021 per i soggetti non ISA con sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto “Ristori bis”;
     
  4. e spostamento del termine del secondo acconto al 30 aprile 2021, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti che gestiscono ristoranti con sede nelle zone arancioni.

 

I soggetti che non possono usufruire della proroga al 30 aprile 2021

Dalla lettura della normativa oggi in vigore, fatta salva la possibilità di versare il secondo acconto per tutti i contribuenti operatori economici entro il 10 dicembre 2020, non possono usufruire della proroga i seguenti soggetti:

  • sono esclusi dalla proroga al 30 aprile 2021 i soggetti non ISA, ovunque dislocati sul territorio nazionale, con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro e/o che, nel primo semestre 2020, non hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
     
  • risultano esclusi dalla proroga al 30 aprile 2021 anche “privati cittadini” e i soci di società a responsabilità limitata non trasparenti.

 

Potrebbe interessarti anche l’approfondimento dello stesso autore sul secondo acconto INPS >

 

Tabella pratica per il calcolo del secondo acconto IRPEF

Metodo storico persone fisiche

 

MODELLO REDDITI PF – RIGO RN 34
(O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO)

Fino a € 51,65 Acconto non dovuto  
Da € 52,00 a € 257,52 Acconto dovuto in unica rata 100%
Oltre € 257,52 Acconto dovuto in 2 rate

1^ rata 40% del Rigo RN 34
2^ rata 60% del Rigo RN 34


Nota

Non è dovuto nessun acconto in relazione all’Addizionale regionale; è previsto il versamento dell’acconto dell’addizionale comunale in occasione del versamento del primo acconto nella misura del 30% del rigo RV 17.


Metodo storico persone fisiche soggetti ISA

 

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34
(O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO)

Fino a € 51,65 Acconto non dovuto  
Da € 52,00 a € 257,52 Acconto dovuto in unica rata 100%
Oltre € 257,52 Acconto dovuto in 2 rate

1^ rata 50% del Rigo RN 34
2^ rata 50% del Rigo RN 34


Nota

Non è dovuto nessun acconto in relazione all’Addizionale regionale; è previsto il versamento dell’acconto dell’addizionale comunale in occasione del versamento del primo acconto nella misura del 30% del rigo RV 17.


Tabella pratica per il calcolo del secondo acconto IRES

Soggetti non ISA

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 REDDITI ENC

Fino a € 20,66 Acconto non dovuto  
Da € 20,67 a € 257,52 Acconto dovuto in unica rata 100%
Oltre € 257,52 Acconto dovuto in 2 rate

1^ rata 40%
2^ rata 60%


Nota

Come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “di comodo” devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES.


Soggetti ISA

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 REDDITI ENC

Fino a € 20,66 Acconto non dovuto  
Da € 20,67 a € 257,52 Acconto dovuto in unica rata 100%
Oltre € 257,52 Acconto dovuto in 2 rate

1^ rata 50%
2^ rata 50%


Nota

Come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “di comodo” devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES.


Tabella pratica Calcolo acconto Cedolare secca

Metodo storico – Soggetti non ISA

NUOVO QUADRO RIGO LC 1

Fino a € 51,65 Acconto non dovuto  
Da € 52,00 a € 257,52 Acconto dovuto in unica rata 95%
Oltre € 257,52 Acconto dovuto in 2 rate

1^ rata 40% del 95%
2^ rata 60% del 95%


Nota

Se la cedolare secca è stata adottata nel periodo 2020 l’acconto d’imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2020 non occorre ricalcolare l’acconto IRPEF e l’acconto per la cedolare secca non è dovuto.


Metodo storico – Soggetti ISA

NUOVO QUADRO RIGO LC 1

Fino a € 51,65 Acconto non dovuto  
Da € 52,00 a € 257,52 Acconto dovuto in unica rata 95%
Oltre € 257,52 Acconto dovuto in 2 rate

1^ rata 50% del 95%
2^ rata 50% del 95%


Nota

Se la cedolare secca è stata adottata nel periodo 2020 l’acconto d’imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2020 non occorre ricalcolare l’acconto IRPEF e l’acconto per la cedolare secca non è dovuto.


Calcolo acconto IRAP – metodo storico

L’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% sia che si tratti di persone fisiche che di società.

Valgono pertanto le tabelle previste per l’IRPEF e per l’IRES e l’acconto non è dovuto se l’importo di rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES.

Si rammenta che l’art. 24 del Decreto Rilancio ha previsto che (fatto salvo i contribuenti con ricavi/compensi superiori a euro 250 milioni nel 2019 e degli enti finanziari) i contribuenti non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e della 1° rata dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 (l’esonero non vale per la seconda rata di acconto).

Riassumendo l’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100% se l’importo su cui commisurare l’acconto supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES. e il versamento dell’acconto in 2 rate è pari al 40% (50% per soggetti Isa) e al 60% per la seconda rata (50% per soggetti Isa).


Nota

Come disposto dalla Legge n. 208/2015, sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:

  1. produttori agricoli con attività rientrante nei limiti dell’art. 32 del Tuir (rimangono soggetti se eccedono tali limiti);
     
  2. cooperative / consorzi che forniscono servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 D. lgs n.227/2001) ovvero cooperative agricole che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) conferiti prevalentemente dei soci;
     
  3. cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci e cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l’uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 o la pesca in acque interne.

Occorre infine considerare, ai fini del calcolo dell’acconto IRAP, l’aumento dell’aliquota previsto per le Regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni/maggiorazioni delle delibere regionali.


Calcolo Acconti 2020: casi particolari

Regime dei minimi e forfetari

I soggetti che nel 2019 hanno usufruito delregime dei minimi e che hanno continuato tale regime anche nel 2020 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% se il rigo specifico del quadro LM supera i 52 euro (fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate).

Ricorrendo le condizioni previste (approvazione degli Isa e ricavi entro il limite stabilito), anche tali soggetti (minimi e forfettari) applicano la misura del 50% prevista per i soggetti Isa nel calcolo degli acconti e la proroga della scadenza per il versamento del 2° acconto.


Nota

I contribuenti in regime dei minimi nel 2019 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2020 e che hanno adottano in tale anno il regime “FORFETARIO” devono versare l’acconto 2020 dell’ imposta sostitutiva con il metodo storico (codici tributo 1793/1794) da indicare nel quadro LM.

I soggetti che hanno scelto il regime forfetario nel 2019 e vi proseguono nel 2020 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva (15% – 5% se startup) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF (è possibile applicare il criterio storico o il criterio previsionale).


Acconti IVIE e IVAFE

L’acconto è dovuto se il rigo RW7 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFE) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l’imposta IRPEF ovvero:

  1. acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

Anche ai fini IVIE e IVAFE trova applicazione la misura del 50% prevista per i soggetti Isa nel calcolo degli acconti.

 

Acconti e decesso del contribuente

In caso di decesso del contribuente ai fini del versamento degli acconti è applicabile la seguente normativa:

  1. decesso avvenuto tra il 01/01 ed il 16/06: non è dovuto alcun acconto;
     
  2. decesso avvenuto tra 16/06 ed il 30/11: non è dovuto il secondo acconto (il primo acconto versato sarà scomputato a cura degli eredi).

 

Contribuenti ordinari nel 2019 e forfetari nel 2020

Tali contribuenti non devono versare l’acconto relativo all’imposta sostitutiva per l’assenza del reddito di riferimento.

In materia di acconti IRPEF si ritiene possibile versare gli acconti 2020 in relazione ad altre tipologie di reddito dichiarate nel 2019.

 

Contribuenti forfetari nel 2019 e ordinari nel 2020

Si ritiene consigliabile versare gli acconti 2020 dovuti in relazione al reddito forfetario (tributo 1790) che verranno poi indicati nel quadro RN 38 del modello redditi 2021 (si ritiene, tuttavia, che nel 2020 non sussista l’obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva).

 

Contribuenti da regime dei minimi a regime ordinario

Un soggetto che transita al regime ordinario provenendo dal regime dei minimi, versa l’acconto 2020 dell’imposta sostitutiva, indicando l’importo nel quadro RN del modello Redditi 2021 (tali soggetti potrebbero scegliere di non versare l’acconto dell’imposta sostitutiva dato che non saranno più soggetti a tale imposta).

 

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 2 Dicembre 2020