Il testo del Decreto Ristori bis: DL 09/11/2020 n. 149

Testo integrale del decreto così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale con l’analisi di alcune novità; nei prossimi giorni CommercialistaTelematico dedicherà tanto spazio alle nuove norme.

decreto ristori bisDecreto Ristori bis

Ecco pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del D.L. 9/11/2020 n. 149 (Decreto Ristori bis)

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Come già avevamo fatto presente ai nostri lettori nella notte tra venerdì 6 novembre e sabato 7 novembre il Consiglio dei Ministri ha adottato il cosiddetto Decreto Ristori bis, allo scopo di intervenire per migliorare le norme previste dal precedente Decreto Ristori – decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – anche alla luce del continuo peggioramento delle notizie relative ai contagi del Coronavirus che per ora non lasciano purtroppo presagire certo una rapida soluzione della situazione.

Successivamente è molto probabile che i due “decreti ristori” vengano accorpati in una unica legge di conversione.

 

Vediamo al volo qualche novità e nei prossimi giorni CommercialistaTelematico dedicherà tanto spazio alle nuove norme

Contributi a fondo perduto nel decreto ristori bis

Sono aumentate le categorie di contribuenti beneficiare del contributo a fondo perduto.

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

  • 561030-gelaterie e pasticcerie;
  • 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti;
  • 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 551000- Alberghi.

il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al citato decreto.

Articolo 2 del decreto:
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Credito d’imposta sugli affitti commerciali e affitto azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive

Articolo 4:
Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

 

Sospensione dei versamenti di novembre

Articolo 7

  • Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
     
  • per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché
     
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
     

    1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
       
    2. ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

Cancellazione della seconda rata dell’IMU

Non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

 

Sospensione dei contributi previdenziali differenziate in base al colore della regione

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto.

La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

 

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CommercialistaTelematico

Martedì 10 novembre 2020

 

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