Testo integrale DL n. 137 del 28 Ottobre 2020: Decreto Ristori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il c.d. Decreto Ristori, emanato per far fronte all’emergenza finanziaria conseguente all’epidemia di CoronaVirus, che ci introduce alle nuove misure adottate dal Governo.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il c.d. Decreto Ristori, emanato per far fronte all’emergenza finanziaria conseguente all’epidemia di Coronavirus, ci introduce alle nuove misure adottate dal Governo.

Queste i punti principali su cui vertono le misure in questione:

  • indennizzo a fondo perduto, promesso entro il 15 novembre, esteso anche a taxi ed Ncc;
     
  • due mensilità aggiuntive di reddito d’emergenza, riservato alle famiglie in difficoltà;
     
  • sospensione del versamento dei contributi di novembre per le attività chiuse dall’ultimo Dpcm;
     
  • utilizzo dei voucher per rimborsare i biglietti degli spettacoli dal vivo annullati, fino alla fine di gennaio;
     
  • stop ai pignoramenti degli immobili fino alla fine dell’anno;
     
  • da febbraio in poi, salvo nuove modifiche, non potrà licenziare solo chi in quel momento starà usando la cassa integrazione;
     
  • cancellazione della seconda rata dell’IMU per tutte le attività chiuse o limitate nell’orario dall’ultimo Dpcm;
     
  • per le locazioni commerciali scatta un nuovo credito d’imposta di tre mesi.

Particolare importanza riveste l’Art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) del Titolo I – Sostegno alle imprese, che testualmente riporta:

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

…..

7. L’ammontare del contributo è determinato: a) per i soggetti di cu al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c) dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato I al presente decreto.

 

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