Processo tributario esclusivamente telematico: misure per favorire il distanziamento sociale

Al termine dell’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione dell’epidemia, le modalità lavorative saranno inevitabilmente diverse; anche quando si aprirà la fase due, cioè il riavvio graduale di tutte le attività produttive, ma anche quando il virus sarà stato definitivamente sconfitto non si tornerà completamente al passato.
Il processo di digitalizzazione avrà subito un’accelerazione tale in grado di incidere su abitudini oramai consolidate, ma che obbligherà anche i soggetti più refrattari, se non intenderanno uscire dal mercato, ad adeguarsi ad un modo di lavorare completamente diverso.
Quali saranno le ripercussioni della digitalizzazione sul processo tributario?

Processo tributario esclusivamente telematicoProcesso tributario esclusivamente telematico: la forte spinta alla digitalizzazione è immediatamente intuibile se si considera che il recente decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, varato per fare fronte all’emergenza in corso, contiene alcune disposizioni che dispongono in tal senso.

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La digitalizzazione del processo tributario

Il processo tributario telematico è diventato obbligatorio dal 1° luglio 2019 a seguito dell’introduzione prevista dal D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018.

La novella ha disposto che le nuova modalità:

  • si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello, a partire dal 1° luglio 2019;
     
  • non si applicano ai contribuenti che sono in giudizio senza difensore, per le controversie fino a 3mila euro (i soggetti che si difendono personalmente possono avvalersi delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti).

 

Processo tributario esclusivamente telematico: i chiarimenti del MEF 

Il MEF, con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, ha fornito numerosi chiarimenti relativi alle nuove modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali.

La circolare del Ministero dell’Economia e finanze citata ha precisato che se la parte ha scelto di notificare l’atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 giugno 2019, la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti seppur effettuati dal 1° luglio 2019, data dalla quale risulta obbligatorio il processo tributario telematico; resta ferma, invece, la facoltà del resistente di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio.

Ora, invece, con l’intento di dare un ulteriore impulso alla digitalizzazione, anche al fine di evitare possibili assembramenti, e quindi contrastare con maggiore efficacia la diffusione del virus, soprattutto quando riprenderà l’attività delle Commissioni tributarie, il decreto legge n. 23/2020 ha eliminato completamente l’utilizzo della carta.

 

L’art. 29 del decreto in rassegna dispone che:

“Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e a depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi”.

 

Si consideri ad esempio il caso di un contribuente che, per il tramite del difensore abilitato ha effettuato la costituzione in giudizio con modalità analogiche il 10 maggio 2019, quindi prima dell’entrata in vigore del “rito telematico”.

In precedenza, seguendo le indicazioni del MEF, il difensore avrebbe potuto continuare ad effettuare tutti gli atti e depositi successivi, seguendo le medesime modalità analogiche.

Ora, invece, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto, anche gli atti e depositi successivi devono essere effettuati esclusivamente con le modalità telematiche.

Si consideri ad esempio il caso in cui il difensore abilitato intenda presentare una memoria nel mese di giugno prossimo.

Il deposito dovrà essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

Il legislatore incentiva, quindi, la digitalizzazione del sistema, rendendo obbligatorie le modalità telematiche in modo da evitare, per quanto possibile, la frequentazione degli ambienti delle Commissioni tributarie e favorire, con ogni mezzo, il distanziamento sociale.

 

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A cura di Nicola Forte

Venerdì 17 aprile 2020

 

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Emergenza Coronavirus:
le novità in materia di
accertamento, processo e riscossione tributaria

 

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Le norme emergenziali dei Decreti Cura Italia e Liquidità hanno creato un panorama complesso e di difficile lettura per il difensore tributario.

Facciamo chiarezza grazie a questa videoconferenza con l’avv. Carlo Nocera.

ARGOMENTI PRINCIPALI

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