Processo tributario: anche durante l’emergenza l’udienza da remoto appare una possibilità lontana

La nuova ondata della pandemia da Covid19 mostra tutte le crepe della giustizia tributartia italiana: la possibilità di gestire le udienze da remoto e garantire il corretto diritto diritto alla difesa del contribuente è solo una opzione. Il rischio e la cartolarizzazione del processo senza intervento delle parti….

Il processo tributario durante l’emergenza da Covid: l’udienza da remoto

emergenza udienza da remotoCon l’art. 27 del D.L. 137/2020 viene disciplinato il processo tributario nella fase di emergenzia sanitaria.

Quanto previsto dal Legislatore, tuttavia, evidenzia, come di fatto, si sia fatto poco per la Giustizia tributaria dall’inizio dell’emergenza.

La norma prevede che, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza, ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica.

Sull’argomento abbiamo pubblicato anche:

Processo tributario: fino al 31 luglio si continua con il rito emergenziale

Accertamenti e procedimenti 2021: gestione “telematica” dei rapporti con gli Uffici del Fisco

Processo tributario: nuove disposizioni speciali fino al 31 ottobre 2020

 

Udienza da remoto: una falsa speranza?

Tuttavia, la possibilità di fare le udienze da remoto si scontra con la ristrettezza di mezzi a disposizione della giustizia tributaria posto che i decreti presidenziali possono disporre le udienze da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

Di fatto, quindi, il non aver dotato le Commissioni di mezzi adeguati si ripercuote sul processo tributario, per il quale la possibilità di fare udienza da remoto era stata prevista sin dal 2018, in tempi in cui un’emergenza sanitaria come quella che si sta affrontando non era, di certo prevedibile.

Nel mese di maggio, il Legislatore era intervenuto con l’art. 15, D.L. 34/2020 per ridefinire le modalità del processo tributario a distanza ed in data 15 ottobre 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole, se pur con osservazioni, allo schema di decreto direttoriale richiesto dal MEF, contenente le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto[1].

Le disposizioni in tema di udienza a distanza, tuttavia, partono da un presupposto: il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie.

Pertanto, alla dotazione di mezzi e collegamenti delle Commissioni doveva essere data priorità, anche in vista, del perdurare dell’emergenza sanitaria.

 

La trattazione in forma scritta e lo svilimento del processo

L’alternativa nell’impossibilità di udienza da remoto, lascia “l’amaro in bocca”: la norma prevede testualmente che in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti”.

Questo comporta che le controversie, anche quelle in cui era stata chiesta la pubblica udienza in sede di ricorso, vengono automaticamente trattate come in camera di consiglio, privando il contribuente anche di quell’unica udienza che il rito tributario prevede e che è nella facoltà delle parti, privata e pubblica, chiedere.

Vero è che la norma prevede al comma 2 che una delle parti può insistere per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, tuttavia, ove non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta.

La previsione della trattazione in forma scritta nel rito tributario era stata caldeggiata dal Comitato di presidenza della giustizia tributaria che, nei giorni antecedenti al decreto, con una nota inviata al ministro dell’economia ed al capo del dipartimento finanze, alla direzione della giustizia tributaria ed al direttore delle direzioni centrali sistemi informativi del Mef aveva chiesto che si facesse ricorso a detta modalità fino al 30 giugno 2021.

Accade così che, a fronte di una reiterata richiesta di pubblica udienza, l’unica alternativa concessa è la trattazione scritta: un misera consolazione che collide con quei principi del giusto processo previsti dall’art. 6, comma 1, della CEDU.

Sul punto non può che richiamarsi quanto statuito dal Consiglio di Stato con l’ordinanza 21 aprile 2020, n. 2539[2], emanata in periodo emergenziale, dove fermo era anche il richiamo al comma 2 dell’art. 111 della Costituzione ed ai suoi principi.

Al comma 3, l’art. 27 del D.L. 137/2020 prevede poi la possibilità di esonero per i componenti dei collegi residenti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

La disposizione in esame fa presumere che la modalità scritta non porterà il paventato smaltimento dell’arretrato delle Commissioni: l’art. 16, D.L. 119/2018[3], richiamato dall’ultimo comma del D.L. 137/2020,disciplina infatti da remoto tanto la pubblica udienza quanto le camere di consiglio.

Infatti, le modalità tecniche da osservare sono le medesime, o tali dovrebbero essere…

Appare evidente, in ogni caso, che alla base della trattazione scritta come “unica alternativa” vi sono ritardi, difficoltà tecniche, oltre a penuria di mezzi, che sarebbero dovuti essere superati, poiché la pubblica udienza rimane un diritto indefettibile anche nel processo tributario.

 

***

NOTE

[1] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9471575

[2]Il contraddittorio cartolare «coatto» ‒ cioè non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice ‒ non appare una soluzione ermeneutica compatibile con i canoni della interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice comune ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla disposizione di cui deve fare applicazione.” (Consiglio di Stato, ordinanza 21 aprile 2020, n. 2539).

[3] Art. 16, D.L. 119/2018:

La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.

La partecipazione da remoto all’udienza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.”

Per approfondire l’argomento puoi leggere anche:

Processo tributario esclusivamente telematico: misure per favorire il distanziamento sociale

INI-PEC: i principi enunciati dalla Cassazione ed il Processo Tributario Telematico

 

A cura di Valeria Nicoletti

Mercoledì 4 novembre 2020