Con due recenti sentenze rese in materia civile la Corte di cassazione sembrava aver messo in discussione la valenza dell’INI-PEC ai fini delle notifiche. Succesivamente la stessa Corte ha modificato il proprio orientameto il 15 Novembre.
Nel processo tributario telematico, una corretta analisi dei principi e della normativa, porta ad escludere che possa utilizzarsi una PEC diversa da quella censita nell’INI-PEC anche per la notifica del ricorso.
La Corte di cassazione e le sentenze sull’INI- PEC
Con due sentenze rese in materia civile la Corte di cassazione sembrava aver messo in discussione la valenza dell’INI-PEC ai fini delle notifiche.
A seguito delle segnalazioni e critiche ricevute, la Cassazione, rilevando l’esistenza di un errore nell’ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019, ha proceduto con l’ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019, a correggere materialmente la pronuncia, sostituendone il testo nella parte in cui negava l’attendibilità dell’INI-PEC.
Nel dettaglio, l’errore materiale interessava la parte in cui l’ordinanza, pur assumendo l’ “inidoneità soggettiva” del registro INI-PEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica – un magistrato del Tribunale di Firenze -, ha poi riferito l’inidoneità al registro INI-PEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile”, rifacendosi sul punto alla sentenza 28 febbraio 2019, n. 3709.
La Cassazione ha chiarito in sede di correzione che:
“l’affermazione generica della inattendibilità di quello che si definisce elenco INI-PEC quale obiter dictum che, sebbene all’apparenza appoggiato la precedente, isolato n. 3709, non è suscettibile di mettere in discussione il principio enunciato dalla S.U. n. 23620/2018”.
In sostanza, con l’ordinanza n. 24160 si voleva dire che le due notificazioni indirizzate al magistrato come