Processo tributario: fino al 31 luglio 2021 si continua con il rito emergenziale

Dato il perdurare dell’emergenza da Covid-19 è stato fissato al 31 luglio 2021 il nuovo termine per il rito emergenziale con le udienze da remoto nel processo tributario.

Processo tributario: D.L. 1 aprile 2021 n. 44

processo tributario rito emergenziale udienza da remotoL’art. 6, D.L. 1 aprile 2021, n. 44 rubricato

“Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19”,

al comma 1 lett. g, m Modificata la normativa in tema di processo tributario durante l’emergenza sanitaria.

La norma prevede che all’articolo 27, comma 1, primo periodo, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole

alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 luglio 2021”.

Il decreto fissa il nuovo termine al 31 luglio per il rito tributario emergenziale, con l’intento di separare questo termine dalle decisioni del Governo relative alla dichiarazione di emergenza sanitaria.

Questo nella relazione al decreto è affermato espressamente proprio per quanto attiene il processo tributario.

Il tutto nasce da un’esigenza di certezza degli operatori

“di avere quanto prima indicazioni certe circa la proroga futura di applicazione degli istituti emergenziali, per l’esigenza di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili. In ossequio a questa esigenza, tanto più importante per quegli istituti che onerano le parti di compiere attività prima della udienza (come nel caso delle udienze cartolari), è certamente necessario stabilire già ora se la loro applicazione proseguirà dopo il 30 aprile”,

un’esigenza che, sebbene nella relazione illustrativa venga imputata in primis ai processi civili e penali, è senza dubbio sentita anche per quanto attiene i processi amministrativi e tributari.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Accertamenti e procedimenti 2021: gestione “telematica” dei rapporti con gli Uffici del Fisco

 

La normativa emergenziale e le udienze da remoto

Secondo l’impostazione dell’art. 27, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, lo svolgimento delle udienze da remoto dovrebbe essere “la regola” stando alla lettura del primo comma della norma.

L’udienza da remoto, tuttavia, deve essere autorizzata, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi alle parti prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

Questo costituisce un primo “scoglio” per l’attuazione della video-udienza, unito alle limitazioni derivanti dalle risorse tecniche e finanziarie a disposizioni delle Commissioni, come si andrà a vedere.

Nei primi provvedimenti ordinatori adottati dalle Commissioni tributarie, infatti, partendo da quanto previsto dal comma 2 del citato articolo, è stato previsto che in alternativa alla discussione da remoto”, per le controversie per le quali era stata avanzata istanza di pubblica udienza, la trattazione deve avvenire sulla base degli atti, dunque in forma esclusivamente scritta, salva la facoltà di una delle parti di “insistere” nella discussione in pubblica udienza, con istanza da notificare alle altre parti costituite, almeno due giorni liberi prima della data stabilita per la trattazione; sovvertendo così l’impostazione della norma.

 

I provvedimenti amministrativi in tema di udienza da remoto

Già nel mese di Novembre dello scorso anno, si è avuta la pubblicazione di una serie di provvedimenti amministrativi volti a dare concreta attuazione alla normativa sullo svolgimento dell’udienza da remoto.

Il 10 novembre 2020 sono state approvate dal plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria le linee guida, contenenti un paragrafo ad hoc relativo alle indicazioni da fornire ai Presidenti dei Collegi per la valutazione delle richieste di discussione orale formulate dalle Parti, a cui ha fatto seguito il decreto del MEF dell’11 novembre 2020, che individua:

le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137” (art. 1) a “garanzia della partecipazione e del contraddittorio” (art. 3).

Il 14 novembre 2020 sono state diramate dal MEF e da Sogei le linee-guida tecnico operative per le parti processuali l’Udienza a Distanza, mentre che con nota prot 7133 del 23 novembre 2020 il MEF, tramite la competente direzione DSIF, ha ufficialmente comunicato che i che i segretari di sezione delle Commissioni Tributarie erano abilitati all’uso della piattaforma Skype for business per lo svolgimento delle udienze da Remoto.

In linea teorica, pertanto, le Commissioni avrebbero dovuto essere in condizioni di fare udienza a istanza già dal mese di gennaio 2021, considerando che sarebbe stato irrealistico pensarlo per il mese di dicembre 2020, posto che la data di trattazione dell’udienza è comunicata dalla segreteria della Commissione Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima.

 

Udienze da remoto: lo stato dell’arte

Occorre precisare che nonostante i provvedimenti amministrativi messi in campo, le udienze da remoto hanno avuto, e tuttora hanno, un avvio abbastanza stentato; in molte zone, di fatto, la procedura non è stata attivata.

Se da un lato c’è da registrare che già in data 11 dicembre 2020 la Commissione Regionale per l’Emilia Romagna stipulava un protocollo di intesa per la regolamentazione delle udienze a distanza per il periodo di emergenza nazionale, dall’altro non può non rilevarsi che ad esso hanno fatto seguito solo i protocolli della Commissione Regionale per la Sicilia e della Commissione Regionale per il Veneto per lo svolgimento delle udienze tributarie nel periodo di emergenza Covid-19.

I decreti presidenziali, inoltre, hanno subordinato, salvo rare eccezioni, la trattazione delle vertenze da remoto ad apposita istanza di parte, fornendo alcuni criteri da prendere in considerazione per la concessione come ad esempio:

  • la data di registrazione del fascicolo;
     
  • il grado di complessità della controversia desumibile, si legge in alcuni casi, dalla sussistenza, o meno, di una consolidata giurisprudenza sulla questione e/o dalla quantità dei documenti da esaminare;
     
  • il valore della lite, indicato in alcuni casi come superiore a €. 20.000,00;
     
  • la concessione, o meno, di misure cautelari.

Sul punto occorre fare alcune riflessioni.

La data del fascicolo non dovrebbe essere un elemento valutativo posto che la trattazione da remoto viene chiesta in periodo emergenziale perché ora la causa è stata chiamata per la trattazione ovvero la parte è nei termini per chiedere la pubblica udienza.

Se poi alla stessa data sono chiamate cause incardinate in anni diversi, probabilmente vi sono problemi organizzativi a monte, che prescindono dalla trattazione in remoto.

Appare semplicistico valutare la complessità della controversia sulla base della giurisprudenza “consolidata”, visto il repentino mutare degli orientamenti ed i contrasti in seno alla stessa Suprema Corte.

Per quanto poi attiene il valore della controversia, si pensi ad un semplice esempio: nelle ipotesi di fatture oggettivamente inesistenti, il reato non ha soglia, pertanto la segnalazione alla Procura della Repubblica va fatta a prescindere dal valore dell’imposta evasa.

Conseguentemente, vi possono essere avvisi di accertamento riguardanti fatture oggettivamente inesistenti, il cui valore della controversia può essere anche al di sotto della soglia di patrocinio obbligatorio.

Si può parlare in questo caso di una vertenza non meritevole di contraddittorio orale, se pur da remoto, tra le parti? Francamente se ne dubita.

In realtà, la trattazione della controversia deve, o dovrebbe svolgersi, con modalità da remoto, a prescindere dal suo valore e dalle questioni che vi sono sottese: questi elementi, lo si ricorda, non sono minimamente presi in considerazione dalla norma di Legge.

Nonostante la reiterazione dell’istanza di trattazione dell’udienza, con richiesta di udienza da remoto, si è assistiti a provvedimenti in cui si legge che:

la decisione di accoglimento dell’istanza – nei casi di questioni nuove, complesse o di maggior rilevanza, anche economica – sarà comunicata alle parti almeno cinque giorni prima dell’udienza con indicazione dell’ora di svolgimento, tra le 9.30 e le 18, compatibile con la capacità della rete internet FINANZE, mentre in caso negativo s’intenderà confermato lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta”.

Orbene, innanzi al rischio di sovraccarico della connessione di rete delle Commissioni tributarie, la soluzione appare banale: basterebbe dilazionare le udienze.

La trattazione scritta, tra l’altro, non risolve i problemi di utilizzo delle connessioni posto che il collegio per le camere di consiglio si riunisce comunque on-line, con uso comunque dalla stessa.

D’altro canto, dove in passato vi era penuria di locali dove svolgere le udienze, non si è ovviato dilazionando e ottimizzando l’utilizzo delle aule a disposizione?

Nessuna Commissione avrebbe negato negli anni scorsi, prima della pandemia, la trattazione in pubblica udienza “per carenza di aule”, oppure avrebbe subordinato la trattazione in pubblica udienza al valore della controversia in penuria di locali…

In ultimo, non si concorda con chi sostiene che, viste le difficoltà, della rete internet delle Commissioni di assicurare la connessione costante e senza interruzioni tra i vari soggetti processuali collegati da remoto, il rito camerale non partecipato sarebbe comunque garantista del contraddittorio grazie alla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie e repliche scritte[1].

Questo soprattutto se si considera che le difficoltà tecniche, che non consentono le udienze da remoto, si sarebbero già dovute da tempo risolvere, ed è intollerabile che permangano ad un anno dall’inizio della pandemia.

Il processo tributario, tra l’altro, già prima dell’emergenza covid-19 prevedeva la possibilità di fare video udienza con collegamento delle parti da remoto!

La capacità della rete internet o le difficoltà di connessione, quindi, non possono costituire “particolari ragioni giustificative”, “obiettive e razionali”[2] tali da derogare al principio della pubblicità dell’udienza.

Trattasi, tra l’altro, di difficoltà nel collegamento, e non certo di inesistenza di una rete informatica e mezzi telematici con cui operare.

Queste circostanze, condizionano l’operatività dell’udienza da remoto, che, ad oggi, viene negata in molti casi ai difensori.

Ancora una volta, la giustizia tributaria, la prima ad aver previsto l’udienza da remoto, nei fatti ed in molti luoghi torna ad essere ultima…

 

***

NOTE

[1] Sul punto si veda in giurisprudenza Consiglio di Stato, ordinanza 21 aprile 2020, n. 2539 che statuisce che:

Il contraddittorio cartolare «coatto» ‒ cioè non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice ‒ non appare una soluzione ermeneutica compatibile con i canoni della interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice comune ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla disposizione di cui deve fare applicazione.”

[2] Corte Costituzionale, sentenza 11 marzo 2011, n. 80.

 

Sul tema leggi anche:

Processo tributario: anche durante l’emergenza l’udienza da remoto appare una possibilità lontana

 

A cura della Redazione

Martedì 27 aprile 2021