La contabilità semplificata per cassa: vademecum

La contabilità semplificata per cassa stravolge le modalità di rilevazione del reddito per le piccole imprese; si tratta di un provvedimento atteso da tempo perchè dovrebbe rendere meno oneroso il carico tributario in quanto il reddito d’impresa subirà l’imposizione fiscale solo quando monetizzato, abbandonando il vecchio principio di competenza; tuttavia l’applicazione della novità non è così semplice…

contabilità semplificata per la cassaLa Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) riscrive in parte l’art. 66 del T.U.I.R. e interamente l’art. 18 del DPR 600/73 introducendo il REGIME DI CASSA quale regime «naturale» per i contribuenti in contabilità semplificata dal 01.01.2017.

La novella normativa è contenuta nei commi da 17 a 23 della Legge di Bilancio 2017 e OBBLIGA le imprese cosiddette minori a determinare il reddito in base al principio di cassa in maniera simile, ancorché con regole opportunamente adattate all’impresa, a quello già utilizzato dai lavoratori autonomi.

La contabilità semplificata dal 01.01.2017

La norma non modifica i limiti previsti per essere fiscalmente considerati «imprese minori» ed essere, quindi, assoggettati al regime della contabilità semplificata che, pertanto, rimangono i seguenti:

  • Ricavi non superiori ad euro 400.000 per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi;
  • Ricavi non superiori ad euro 700.000 per le imprese che hanno ad oggetto altre attività (cessioni di beni);
  • In caso di attività promiscue:
    • Senza distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi (limite di euro 700.000)
    • Con distinta annotazione dei ricavi si fa riferimento in prima battuta all’attività prevalente, ma anche all’attività complessiva che deve avere ricavi non superiori ad euro 000 (R.M. n. 293/E/2007)

Per determinare i suddetti limiti vanno considerati i ricavi come individuati con riferimento agli artt. 57 e 85 del TUIR :

  • i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • le assegnazioni dei predetti beni ai soci;
  • l’autoconsumo personale/familiare del titolare;
  • la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • Indennità risarcitorie di beni, contributi in denaro e in natura e contributi in c/esercizio a norma di legge.

Occorre fare riferimento ai ricavi di un anno intero con eventuale ragguaglio in caso di esercizio inferiore all’anno.

Per il 2017 la verifica va effettuata sui ricavi del 2016 determinati il regime di competenza.

Entrando dal 2017 nel regime di cassa per gli anni successivi i ricavi di riferimento saranno determinati con questo nuovo regime.

I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale «regime naturale».

Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria mediante utilizzo del comportamento concludente.

L’opzione va comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva dell’anno in cui si è passati alla contabilità ordinaria, con validità fino a successiva revoca (non è più previsto il limite minimo iniziale di tre anni).

La riformulazione dell’art. 66 del TUIR introduce per le imprese minori che si avvalgono della contabilità semplificata un regime definito dalla norma «di cassa», ma di fatto ibrido, alimentato da movimenti per cassa relativi all’attività chiamiamola fondamentale (o primaria) fatta di ricavi e costi direttamente imputabili da documento all’attività stessa e movimenti per competenza di periodo relativi alla gestione connessa (o collaterale) non sempre di tipo documentale.

Si registrano con il regime di dalla competenza economica cassa, a prescindere, quindi, i seguenti moviementi:

  • RICAVI di cui all’art. 85 del TUIR (corrispettivi per cessioni e servizi , assegnazione beni ai soci, destinazione beni a finalità estranee all’impresa, indennità risarcitorie di beni, contributi in denaro e in natura e contributi in c/esercizio per legge)

  • ALTRI PROVENTI di cui all’art. 89 del TUIR (dividendi ed interessi)

  • Le SPESE SOSTENUTE (acquisto materie prime, sussidiarie e merci, beni di consumo, carburanti, spese per lavoro autonomo, affitti e noleggi, assicurazioni, lavorazioni di terzi, acquisto servizi diversi, utenze varie per energia elettrica, gas, acqua e telefono, oneri fiscali e contributi sindacali e di categoria – 99, c. 1 e 3 TUIR, ecc.)

Si continuano a contabilizzare per competenza i seguenti:

  • componenti positivi:
    • autoconsumo personale/familiare dell’imprenditore (art. 57 TUIR)
    • redditi derivanti da immobili patrimonio (art. 90, 1 TUIR)
    • plusvalenze (art. 86 TUIR)
    • sopravvenienze attive (art. 88 TUIR)

  • componenti negativi:

Come abbiamo visto dalle precedenti slides, con le nuove regole del regime di cassa le «rimanenze finali» e le «esistenze iniziali» non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d’impresa (si tratta delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, semilavorati, e merci, imballaggi, prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, titoli)

(artt. 92, 93 e 94 TUIR)

DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER IL PRIMO PERIODO

Per evitare una evidente DUPLICAZIONE D’IMPOSTA, in deroga alla suddetta irrilevanza, viene stabilito che:

Il reddito del periodo d’imposta in cui si adotta la contabilità semplificata per cassa, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Viene definita una norma transitoria in quanto è la prima e unica volta che si applicherà transitando tra regimi semplificati, di fatto diventa una norma a regime perché identica regola andrà applicata anche in futuro, in sede di eventuale ingresso nel nuovo regime di contabilità semplificata dal regime di contabilità ordinaria.

La deduzione integrale delle rimanenze finali dell’anno precedente, nel primo esercizio in cui si applica il regime di cassa, è un problema di una certa rilevanza nelle imprese che hanno un magazzino «importante» perché potrebbero chiudere il primo esercizio (ad es. 2017) in perdita; una perdita che potrebbe essere elevata e che è compensabile con altri redditi del medesimo periodo d’imposta, ma la cui eccedenza non è riportabile all’anno successivo come espressamente previsto dall’art. 8, c. 3 del TUIR e quindi viene perduta per sempre.

Elevati di conseguenza saranno gli utili degli anni successivi.

Quando si era posto il medesimo problema con l’ingresso nei contribuenti minimi nel 2008, il D.M. di attuazione stabilì che le rimanenze finali costituissero il primo costo in assoluto dell’anno successivo, ma solo fino a concorrenza dei ricavi incassati nell’esercizio; l’eventuale eccedenza di rimanenze veniva dedotta nei periodi successivi e non poteva concorrere alla perdita del periodo sommandosi ai costi dello stesso.

E’ possibile che il D.M. attuativo del nuovo regime semplificato disponga nello stesso modo, ma ancor meglio sarebbe una previsione legislativa, in deroga all’art. 8, c. 3 del TUIR, che permetta il riporto della perdita nel regime di contabilità semplificata, QUALORA DERIVANTE DALLA DEDUZIONE INTEGRALE DELLE RIMANENZE e non dovuta a fatti di ordinaria gestione.

Coerentemente con l’abbandono del principio di competenza, viene eliminata dal comma 3 dell’art. 66 TUIR la disposizione secondo cui i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (come, ad esempio, contratti di locazione e di somministrazione di gas, luce, acqua), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, potevano essere dedotti interamente nell’esercizio nel quale fosse stata registrata la fattura anziché alla data di maturazione dei corrispettivi.

Leggi anche: Contabilità semplificata di cassa e le rimanenze di magazzino

ULTERIORE CONTRASTO A SALTI E DUPLICAZIONI D’IMPOSTA

Per evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime di cassa a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario e viceversa, i ricavi, (i compensi?) e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi..

Con questa disposizione il legislatore si preoccupa giustamente di evitare che ricavi e costi già imputati in un determinata annualità (sia essa per competenza o per cassa) possano contribuire a determinare il reddito dell’annualità successiva qualora si cambiasse regime (ad es. il canone di locazione del negozio per il mese di gennaio pagato anticipatamente nel mese di dicembre dell’anno prima, in cui il regime era di cassa, è già stato dedotto e, ancorché di competenza dell’anno successivo non sarà più deducibile, pur cambiando regime di determinazione del reddito).

Non viene prevista analoga disposizione, però, per il caso in cui componenti positivi e negativi non trovino imputazione possibile in entrambi gli esercizi nel caso di cambiamento di regime (ad es. un costo di competenza di un esercizio in regime di cassa ricevuto e pagato l’anno successivo – costi anno precedente – con passaggio al regime di competenza non risulterebbe mai deducibile; il pagamento di un costo relativo all’anno successivo pagato in un esercizio in regime di competenza e rinviato – risconto attivo o fattura da ricevere – se si passa al regime di cassa non si potrà dedurre nemmeno nell’esercizio successivo perché non ci sarà la manifestazione finanziaria)

Il legislatore nel codificare il passaggio al regime di cassa dei minimi nel 2008 aveva esplicitamente previsto che i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non avevano concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumevano rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime dei minimi (manifestazione finanziaria). Corrispondenti criteri si applicavano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi. SI SPERA CHE IL D.M. DI ATTUAZIONE FACCIA CHIAREZZA ANCHE SU QUESTO PUNTO.

E stato fatto notare da alcuni commentatori che non viene prevista alcuna specifica disposizione anche relativamente ai costi e ricavi dedotti e o tassati in più annualità e ancora sospesi al momento dell’adozione del nuovo regime. Si tratta delle quote di plusvalenze (art. 86, c. 4, TUIR) e sopravvenienze attive (art. 88, c. 2, TUIR) rateizzate ancora da tassare, delle quote di spese di manutenzione eccedenti il 5% del valore dei beni strumentali ripartite in cinque anni (art. 102, c. 6, TUIR) e delle quote di spese per studi e ricerche, pubblicità e propaganda (art. 108, c. 2, TUIR) ancora da dedurre.

La preoccupazione credo che non abbia ragione di essere in quanto il comma 2 del novellato art. 66 del TUIR non viene minimamente modificato e continua a richiamare l’intero art. 102 come in precedenza; il comma 1, come modificato dalla Legge di Bilancio dice che si aggiungono le plusvalenze di cui all’art. 86 e le sopravvenienze di cui all’art. 88 senza limitarne l’applicabilità, così come il modificato comma 3 rimane invariato nel richiamo all’applicazione dell’intero art. 108, compreso, quindi anche il comma 2.

La nuova contabilità semplificata per cassa e il mondo IRAP

Con l’aggiunta all’art. 5-bis del D.lgs. N. 446/97 del nuovo comma 1-bis, le ditte individuali e le società di persone che si trovano in contabilità semplificata con il regime di cassa di cui al novellato art. 66 TUIR, determinano il valore della produzione netta ai fini della tassazione IRAP con gli stessi criteri utilizzati per il calcolo della base imponibile ai fini IRPEF.

Si applicano, in quanto compatibili, anche le regole previste in tema di rimanenze finali dell’anno precedente e di imputazione di componenti di reddito già utilizzati, nel passaggio da un regime fiscale ad un altro.

Le nuove modalità di registrazione per i soggetti in contabilità semplificata dal 01.01.2017

Mutuando in parte dalle regole previste per gli esercenti arti e professioni, il legislatore della Legge di bilancio 2017 ha stabilito per le imprese in contabilità semplificata con il regime di cassa tre diverse modalità per adempiere agli obblighi contabili, di cui una opzionabile, riscrivendo integralmente l’art. 18 del DPR 600/73.

  • Modalità 1: tenuta di due distinti registri, oltre a quelli previsti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, dove annotare cronologicamente i ricavi percepiti (incassi) e le spese sostenute (pagamenti) oltre alle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA;
  • Modalità 2: tenuta dei soli registri ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto con annotazione rettificativa al 31/12 dei documenti non incassati/pagati, e la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA;
  • Modalità 3 (per opzione triennale): tenuta dei soli registri ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto senza annotazione rettificativa al 31/12, oltre alla separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, considerando incassati/pagati tutti e solo i documenti registrati.


Analizziamo più nel dettaglio le 3 modalità di registrazione 

Prima modalità: REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI
  • Si tratta di un sistema contabile di determinazione del reddito per cassa mutuato (solo in parte) dall’art. 19 del DPR 600 relativo agli artisti e professionisti; la sostanziale differenza con questi ultimi è che nella nuova contabilità semplificata il registro per gli incassi e il registro per i pagamenti sono separati, mentre per i professionisti il registro è unico.
  • Sul registro degli incassi dovranno essere annotati cronologicamente i ricavi percepiti indicando per ciascuno di essi:
    • L’importo dell’incasso
    • Le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza del soggetto che ha pagato
    • Gli estremi della fattura o altro documento emesso
  • Sul registro dei pagamenti dovranno essere annotati cronologicamente con riferimento alla data di pagamento le spese sostenute, indicando per ciascuna di esse:
    • L’importo della spesa
    • Le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza del soggetto che ha riscosso
    • Gli estremi della fattura o altro documento ricevuto
  • Su entrambi i registri andranno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione, gli altri componenti positivi e negativi di reddito diversi dai precedenti
  • Dovranno essere contemporaneamente tenute le scritture obbligatorie ai fini IVA (registri fatture emesse, corrispettivi e fatture ricevute) se dovuti e con le prescritte modalità.

Nella norma relativa ai professionisti è previsto che per ogni incasso si indichino oltre all’importo dell’incasso stesso anche l’importo lordo e distintamente le spese anticipate in nome e per conto del cliente (che non costituiscono reddito) e l’eventuale ritenuta subita.

Ciò non viene ripreso nel novellato art. 18 del DPR 600/73, anche se si tratta di elementi importanti per verificare il reale importo che concorre a formare il reddito rispetto all’estratto conto, posto che le due fattispecie ben possono verificarsi anche nel regime d’impresa con le ritenute agli agenti e quelle operate da banche e posta sui pagamenti detraibili per ristrutturazione e risparmio energetico.

La norma impone di indicare l’importo del ricavo incassato, ma se indico 100 che è il mio ricavo effettivo e incasso 132,69 di cui 20 per spese anticipate, 22 per IVA e ho subito una ritenuta d’acconto di 9,61 dalla banca, riuscirà poi difficile la quadratura con l’estratto conto e la presunzione di ricavo!

Ma forse questa è solo una semplificazione voluta; vedremo cosa scriveranno nel D.M. di attuazione!

Seconda modalità: REGISTRI IVA INTEGRATI
  • Anche questo sistema contabile di determinazione del reddito per cassa, alternativo al precedente, è mutuato (questa volta interamente) da quello relativo agli artisti e professionisti introdotto dall’art. 3, comma 1, del DPR 695/1996, in vigore dal 21/02/1997.
  • La norma specifica che i registri tenuti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto possono sostituire quelli degli incassi e pagamenti qualora vi siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
  • In sostituzione delle registrazioni degli incassi e dei pagamenti effettuate su specifici registri, il reddito viene determinato sottraendo dai totali dei registri IVA l’importo dei documenti registrati, ma non incassati/pagati. A tal fine è previsto che nel caso in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
  • Naturalmente nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri IVA, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si sommeranno a quelli dell’esercizio.
Terza modalità: REGISTRAZIONI IVA CON CASSA PRESUNTA (opzionale)
  • E’ un sistema contabile di determinazione del reddito per cassa, alternativo ai precedenti, non previsto per artisti e professionisti, e utilizzabile solo previa opzione con VALIDITÀ MINIMA TRIENNALE, che dovrebbe obbligare a mantenere per il medesimo periodo la contabilità semplificata per cassa.

  • Il metodo prevede di poter tenere i registri ai fini dell‘Imposta sul Valore Aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA.
  • Il legislatore ha previsto, per chi esercita questa opzione contabile, che per finalità di semplificazione vale la presunzione per cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

  • Si tratta di una presunzione legale assoluta, non essendo prevista la prova contraria, pertanto sarà il contribuente a determinare quali documenti si debbano considerare incassati/pagati indipendentemente dal fatto che l’incasso/pagamento sia realmente avvenuto nell’esercizio.
  • Naturalmente occorre rispettare gli obblighi e i termini di registrazione previsti dalla normativa dell’Imposta sul Valore aggiunto; per cui le fatture emesse immediate devono essere registrate entro quindici giorni dalla loro emissione, quelle differite entro il termine di emissione (giorno 15 del mese successivo), mentre per quelle ricevute non esiste un obbligo specifico di registrazione, ma solo un termine che ne consenta la detrazione dell’IVA.
  • E’ evidente che optando per questa modalità tutte le fatture emesse che devono essere obbligatoriamente registrate entro il 31/12 si considerano incassate, così come i corrispettivi, mentre per quanto riguarda i costi di acquisto di beni e servizi, in assenza di uno specifico obbligo di registrazione delle fatture ricevute, sarà il contribuente a decidere quali registrare e quando, regolando così la determinazione del suo reddito, compatibilmente con la sua necessità di detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto.

Si tratta di una vera semplificazione che non è stata subito recepita da tutti e che ancora oggi in alcuni desta perplessità.

Non è semplice cambiare un modo di ragionare ormai sedimentato nel tempo e credere che si possano «pilotare» a piacimento una parte di costi e ricavi tra due esercizi senza venire per ciò sanzionati.

Prendiamo atto di questa semplificazione e adeguiamo ad essa il nostro modo di concepire la quantificazione del reddito dove sono assenti, in parte, sia l’idea della competenza che quella della cassa.

Si rammenta che registrando le fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo è facoltà del contribuente far confluire la relativa IVA a credito nella liquidazione del periodo precedente; in questo modo tutte le fatture ricevute che si volessero «spostare» come costo all’anno successivo possono essere registrate entro il 15 gennaio mantenendo la detrazione dell’IVA nell’anno solare precedente.

Per quello che riguarda le fatture emesse, invece, si possono registrare e, quindi, «spostare» a ricavo dell’anno successivo tutte quelle immediate (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) emesse dal 17 dicembre ed emettere e registrare tutte quelle differite (cessioni di beni del mese di dicembre con documento di trasporto).

In questi casi, però, esiste l’OBBLIGO e non la facoltà di imputare l’IVA al periodo precedente in cui si è resa esigibile l’imposta.

IL MOMENTO DEL PAGAMENTO/INCASSO

Per il contribuente che si trova nel novellato regime di contabilità semplificata per cassa e che ha scelto quale sistema contabile la modalità 1 (separati registri incassi/pagamenti) o la modalità 2 (registri IVA integrati), si pone il problema di conoscere l’esatto momento in cui un documento si considera pagato o incassato.

Se non vi sono dubbi nei pagamenti in contanti, l’uso sempre più diffuso della moneta elettronica e dei pagamenti tracciabili può sorgere qualche dubbio sull’effettivo momento rilevante ai fini reddituali, soprattutto per le movimentazioni finanziarie di fine anno che non consentono di ottenere la immediata disponibilità della somma da parte del soggetto ricevente.

L’Agenzia delle Entrate si è occupata del problema con la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 relativamente ai bonifici a agli assegni bancari e circolari e, in precedenza con la Risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009, relativamente quest’ultima però ai soli assegni circolari.

Naturalmente riguardava i professionisti, ma le medesime considerazioni si possono oggi estendere ai semplificati per cassa.

ANALIZZIAMO LE FATTISPECIE PIÙ RICORRENTI
  • Pagamento con assegno bancario o circolare (titoli di credito):
    • I corrispettivi devono considerarsi riscossi e le spese devono considerarsi effettivamente pagate quando il titolo passa di mano ed entra nell’effettiva disponibilità, tramite la consegna o spedizione, del beneficiario; questo indipendentemente dal fatto che con l’assegno bancario si obblighi la banca a pagare mentre l’assegno circolare configuri un impegno della banca a Non assume rilevanza alcuna il successivo versamento che il beneficiario effettua sul suo conto corrente. Non si può, quindi, spostare all’anno successivo l’incasso solo posticipando il versamento dell’assegno.
  • Pagamento con bonifici bancari:
    • I compensi devono considerarsi percepiti e le spese devono considerarsi effettivamente pagate alla data dell’accredito/addebito sul conto corrente, cioè al momento in cui si acquisisce la disponibilità della somma accreditata (data dell’operazione o data disponibile) o la si perde nel caso di addebito. Non rileva minimamente la data di valuta risultante dall’estratto conto, che è significativa solo per la decorrenza ai fini del computo degli interessi. E’ irrilevante per il percipiente il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico (che rileva solo per lui ai fini del pagamento) né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.
    • Quando un bonifico viene effettuato negli ultimi giorni dell’anno su banca diversa da quella del percipiente viene accreditato a quest’ultimo l’anno successivo (complici anche le festività) e potrebbe, quindi, non esservi coincidenza tra il momento in cui il pagamento si considera ricevuto dal percipiente e quello che rileva per il debitore ai fini del versamento di una eventuale ritenuta. Per il committente che paga il corrispettivo, infatti, relativamente all’obbligo di operare e certificare la ritenuta, rileva il momento in cui ha effettuato il pagamento, cioè quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il percipiente, peraltro, scomputerà la ritenuta subita nel periodo d’imposta successivo in cui il corrispettivo concorre a formare (nel regime di cassa) il proprio reddito.
  • Pagamento con pago-bancomat (carta di debito):
    • Identiche considerazioni valgono per i pagamenti effettuati con pago-bancomat. Per il creditore che li riceve occorre fare riferimento al momento in cui il ottiene la disponibilità sul conto corrente, qualche giorno dopo il pagamento. Per il debitore è rilevante, invece, la data del pagamento in cui perde effettivamente la disponibilità della somma in seguito all’addebito sul conto corrente.
      L’Agenzia non si è pronunciata in merito, ma la fattispecie è assimilabile al bonifico.
  • Pagamento con carta di credito:
    • Nei pagamenti con carta di credito, per il percipiente valgono le medesime considerazioni fatte per il bonifico e il pago-bancomat e cioè la data in cui riceve l’accredito da parte del circuito interbancario.
      Diverso rispetto al bancomat è invece il momento rilevante per il debitore perché l’addebito avviene subito sulla carta utilizzata e solo in un secondo tempo questa viene scaricata con addebito sul conto corrente che, fra l’altro, può avvenire anche a rate con il sistema «revolving».
      L’Agenzia non si è pronunciata relativamente a questa fattispecie, ma è facilmente intuibile che per il debitore è rilevante la data di addebito sulla carta, posto che il successivo addebito del saldo della carta (o della rata del saldo) sul conto corrente è sottostante ad una forma di finanziamento concesso dal circuito interbancario.
  • Pagamento con ricevuta bancaria (Riba)
    • Premesso che la ricevuta bancaria non è un titolo di credito, ma un semplice avviso di scadenza che la banca invia al debitore per conto del creditore suo correntista, il momento rilevante per il debitore è quello in cui ritira la Riba che gli viene addebitata in conto, mentre per il creditore rileva la data di effettivo accredito della somma da parte della banca al buon fine della transazione (sbf o dopo incasso) a nulla rilevando l’eventuale anticipazione bancaria alla presentazione delle Riba che costituisce un finanziamento da parte della banca.

LA VIA DI FUGA: L’OPZIONE PER LA CONTABILITA’ ORDINARIA

Se proprio il regime per cassa non piace o non è conveniente, per motivi diversi, in nessuna delle sue tre modalità di contabilizzazione, non rimane che optare per la contabilità ordinaria.

Una scelta da operare in tempi brevi (entro fine febbraio) se si vuole rispettare il termine di 60 giorni per l’annotazione cronologica delle operazioni sul libro giornale.

ADEMPIMENTI
  1. Istituzione e messa in uso del libro giornale e del libro degli inventari: si tratta dei libri previsti dall’art. 14 del DPR 600/73 insieme alle scritture ausiliarie (partitari), ma non è un adempimento urgente per chi adotta la contabilità meccanografica, in quanto risulta necessario adempiervi almeno prima della stampa delle operazioni sul libro stesso che, salvo verifiche in corso d’anno, deve avvenire entro il 31/12 per il libro giornale (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) ed entro il 30/09 per il libro degli inventari, ma solo se si sceglie di stampare su di esso la situazione patrimoniale iniziale altrimenti vale sempre la data del 31/12.
  2. Iniziare entro il 1 di marzo a contabilizzare le movimentazioni in partita doppia dei fatti aziendali compiuti a partire dal 01/01 per dimostrare il comportamento concludente in caso di verifica; i verificatori, infatti, dopo aver chiesto il tipo di contabilità adottata, vorranno la stampa del libro giornale alla data dell’intervento.
  3. Predisporre il prospetto delle attività e passività iniziali al 01/01 entro il 30/09: Stabilisce infatti l’art 1 del DPR 126/2003 che disciplina il passaggio alla contabilità ordinaria che:
    • “Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.
  4. Nel 2003 è stato anche abolito l’obbligo di vidimazione del prospetto delle attività e passività nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, che da allora è un prospetto libero da conservare nel cassetto in caso di richiesta da parte dei Naturalmente, redigere un prospetto ai fini fiscali su carta libera entro il 30/09 non significa poi che non debba essere riportato ai fini civilistici anche sul libro inventari entro il 31/12 (tre mesi dalla dichiarazione) quando deve essere stampato.
  5. Trattandosi di un passaggio che avviene su opzione del contribuente, è necessario effettuare la comunicazione nel quadro VO della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata adottata la contabilità ordinaria, della scelta effettuata, già efficace per effetto del comportamento concludente adottato (per il 2017 in IVA/2018).

  6. L’opzione per la contabilità ordinaria secondo il comma 8 del novellato art. 18 del DPR 600/73 dovrebbe durare minimo tre anni e poi di anno in anno fino a revoca.
    E’ stata, di fatto, riprodotta in modo identico la norma del comma 6 della precedente versione dell’art. 18 del DPR 600/73 (forse) senza tener conto del fatto che ciò è in contrasto con la regola generale stabilita dall’art. 3 del DPR 442/97 secondo cui le opzioni contabili restano valide solo per un anno, superando la regola scritta nell’art. 18 precedente versione del DPR 600/73 come confermato dalla Circolare 209/E/1998 e dalle istruzioni al quadro VO della denuncia annuale IVA.
    Si può presumere, quindi, che:

    1. si tratti di una svista del legislatore che nella riscrittura dell’art. 18 del DPR 600/73 non abbia tenuto conto della regola generale prevista dall’art. 3 del DPR 442/97
    2. sia tratti di una precisa scelta del legislatore che non la considera più una un’opzione per un regime contabile, ma in primis un’opzione per cambiare il regime di determinazione del reddito e, quindi di natura triennale, da cui deriva, ma solo per diretta conseguenza, l’applicazione OBBLIGATORIA del regime contabile ordinario; fino al 2016, infatti i due regimi contabili (semplificato ed ordinario) afferivano entrambi ad un regime di determinazione del reddito per competenza, oggi non più.

I criteri previsti dal DPR 689/74 sono quelli codificati per l’impianto della contabilità ordinaria quando entrò in vigore la riforma tributaria con il DPR 597/73 (IRPEF) e il DPR 598/73 (IRPEG) soppiantando l’Imposta di ricchezza mobile vigente dal 1864 istituita dall’allora ministro Camillo Benso di Cavour.

ATTIVITA’
CASSA Valore giacenza fisica al 01.01
BANCHE Saldi a credito rilevati da e/c
CREDITI Valore nominale al 01.01 con dettaglio nominativo (Clienti al netto delle perdite già verificatesi e comprensivi di fatture da emettere, crediti tributari, ritenute subite, crediti v/soci anche per finanziamenti concessi , altri crediti)
MAGAZZINO Esistenze iniziali pari alle rimanenze al 31.12 a.p.
BENI STRUMENTALI Rilevazione di tutti i beni esistenti al valore di costo (inclusi quelli interamente ammortizzati e di costo < a 516 euro
RATEI RISCONTI ATTIVI Importi rilevati di competenza del primo anno ed eventualmente dei successivi
ATTIVITA’
DEBITI  Valore nominale al 01.01 con dettaglio nominativo (Fornitori -comprese fatture da ricevere -, Enti previdenziali, debiti tributari, residuo debito quota capitale mutui, debiti v/soci anche per finanziamenti)
BANCHE Saldi a debito rilevati da e/c
TFR Importi maturati al 01.01
RATEI RISCONTI PASSIVI Importi rilevati di competenza del primo anno ed eventualmente dei successivi
PATRIMONIO NETTO Imprese individuali = ATTIVITA’ meno PASSIVITA’

Società di persone: rilevare il capitale sociale al 01.01 e destinare la differenza a riserve (o a crediti v/soci tra le attività)

Riassumiamo le possibili scelte contabili con un grafico curato dall’amico Filippo Mangiapane per il Commercialista Telematico

schema delle scelte contabili in caso di contabilità semplificata per cassa

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Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon

Febbraio 2017

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