Si avvicina il momento di chiusura del primo conto economico per chi ha utilizzato il regime di contabilità semplificata per cassa: i punti principali sono l’irrilevanza delle rimanenze di magazzino a fine esercizio e l’impossibilità del riporto delle perdite ai fini nella determinazione del reddito d’impresa
Regime di contabilità semplificata per cassa
L’articolo 18 del D.P.R. n. 600/73 disciplina le modalità di accesso al nuovo regime semplificato per cassa che deve essere considerato regime naturale qualora non vi siano i presupposti per applicare il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014 e qualora siano superate le soglie di ricavi per applicare il regime ordinario pari a:
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euro 400.000 in caso d’imprese di servizi;
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euro 700.00 per le altre imprese.
Pur essendo il nuovo regime semplificato per cassa un regime naturale, ci sono una serie di criticità intrinseche al sistema di rilevazione delle componenti positive e negative di reddito che