La determinazione del reddito dei soggetti titolari di reddito d’impresa in regime semplificato evidenzia la questione circa il trattamento applicabile alle differenti tipologie di contributi dei quali l’impresa possa eventualmente fruire. Tale determinazione viene resa ancor più difficoltosa dalla circostanza che il predetto regime semplificato, oltre che essere solo “improntato” alla cassa, presenta, per taluni componenti di reddito, due differenti modalità di partecipazione al reddito di impresa, quali appunto il criterio di cassa e il criterio della registrazione.
La determinazione del reddito dei soggetti titolari di reddito d’impresa in regime semplificato evidenzia la questione circa il trattamento applicabile alle differenti tipologie di contributi[1] dei quali l’impresa possa eventualmente fruire.
Tale determinazione viene resa ancor più difficoltosa dalla circostanza che il predetto regime semplificato, oltre che essere solo “improntato” alla cassa, presenta, per taluni componenti di reddito, due differenti modalità di partecipazione al reddito di impresa, quali sono appunto il criterio di cassa e il criterio della registrazione.
Tipologie di contributi
Come è noto, nella pratica è possibile individuare diverse tipologie di contributi a ciascuna delle quali corrisponde un diverso trattamento fiscale e un diverso trattamento contabile:
- i contributi in conto esercizio, rientranti nell’ambito dell’85, lett. h), del TUIR, sono quelli destinati a ridurre particolari costi di esercizio o a integrare particolari tipologie di ricavi;
- i contributi in conto impianti, concessi per l’acquisto di beni strumentali ammortizzabili;
- i contributi in conto capitale, rientranti nell’ambito dell’ 88, lett. b), del TUIR, destinati genericamente a rafforzare l’impresa o, comunque, concessi per finalità diverse dalle precedenti.
Ove la determinazione del reddito d’impresa avvenisse sulla base del regime ordinario, tali contributi parteciperebbero alla sua formazione sulla base dei seguenti criteri[2]:
Tipologia di contributo |
Criterio applicabile |
Riferimento TUIR |
Contributo in c/esercizio
|
Criterio competenza |
Art. 85 |
Contributo in c/impianti |
Criterio competenza (in entrambi i metodi di contabilizzazione: risconto passivo o a diretta riduzione del costo del bene) |
Art. 102 Art. 103 |
Contributo in c/capitale |
Criterio di cassa |
Art. 88 Art. 108 |
Tali criteri venivano applicati, fino al 2016, anche dai titolari d’impresa in regime di contabilità semplificata; tale comportamento deve necessariamente variare dal 2017 in quanto, nell’attuale regime semplificato, il criterio della competenza è parzialmente sostituito dal criterio di cassa, il che ha indubbie conseguenze anche nel trattamento applicabile ai contributi.
Determinazione del reddito dei soggetti semplificati
Infatti, sulla determinazione del reddito delle imprese in regime semplificato, l’art. 66 del TUIR prevede che taluni componenti rilevino esclusivamente con il criterio di cassa, mentre altri componenti rilevino sulla base di altre disposizioni del TUIR e, quindi, eventualmente anche sulla base del principio di competenza ove così previsto in tali altre disposizioni.
In particolare, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 66, il regime di cassa è applicabile ai componenti di reddito (positivi e negativi) specificatamente richiamati nel primo periodo del comma e precisamente: ricavi art. 85, altri proventi art. 89 (interessi attivi e utili derivanti dalla partecipazione in società) e spese sostenute nel periodo di imposta relative all’esercizio dell’attività di impresa.
Tutti gli altri componenti positivi e negativi di reddito, come previsto anche dai commi successivi del citato art. 66, continuano a rilevare secondo le norme del TUIR e, quindi, a seconda della fattispecie, sulla base del criterio di competenza o del criterio di cassa.
Trattamento dei contributi in c/impianti e in c/capitale
Alla luce di quanto previsto nell’art. 66, è possibile, quindi, pervenire ad una prima conclusione che riguarda i contributi in conto impianti e quelli in conto capitale, per i quali va confermato il precedente criterio di partecipazione alla formazione del reddito, risultando i