Col periodo di imposta 2021 (Modello Redditi 2022) va a regime la modalità di riporto delle perdite fiscali in contabilità semplificata.
Nell’articolo ripassiamo il regime transitorio e vediamo le regole a regime; inoltre proponiamo un refresh delle regole che presiedono alla determinazione del reddito “per cassa”.
Dal 2018 sono state modificate le disposizioni relative alle compensazione delle perdite fiscali conseguite dai soggetti Irpef titolari di reddito d’impresa con consequenziale introduzione del cosiddetto “regime transitorio” per le imprese in contabilità semplificata.
Il Modello Redditi 2022 periodo d’imposta 2021 è il primo anno di uscita dal suddetto “regime transitorio” delle perdite pregresse con conseguente eliminazione della casella riservata alle perdite deducibili nel limite del 60%.
Vediamo di seguito come avviene la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Le perdite nelle imprese individuali e società di persone
Le perdite derivanti da imprese individuali e da partecipazione in società di persone, a prescindere dal regime contabile, possono essere compensate con i redditi d’impresa/partecipazione nell’ambito dello stesso periodo d’imposta.
L’importo non compensato nell’anno è oggetto di riporto negli anni successivi sia per le imprese in semplificata, sia per quelle in ordinaria e per i relativi redditi da partecipazione:
- in misura non superiore all’80% del reddito. Il reddito da considerare è quello relativo all’anno di utilizzo della perdita;
- in misura pari al 100% del reddito, ma limitatamente alle perdite maturate nei primi 3 anni.
Per il riporto ai periodi successivi non è più previsto il limite di 5 anni e pertanto le perdite sono illimitatamente riportabili.
Per le perdite derivanti da imprese in contabilità semplificata la compensazione con redditi di altra natura non è più ammessa e può avvenire soltanto nell’ambito dei redditi di impresa/partecipazione.
Circa la decorrenza della nuove disposizioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle perdite da contabilità ordinaria maturate fino al 2017 e utilizzate dal 2018 in avanti, si applicano già le nuove disposizioni (limite di compensazione pari all’80% del reddito e assenza di un limite temporale al riporto) in quanto non è stata prevista una norma transitoria di passaggio.
Pertanto, le perdite maturate nel 2013-2017, ossia quelle per quali il quinquennio non era ancora scaduto nel 2018, sono soggette alle nuove disposizioni.
Perdite fiscali maturate in regime di contabilità semplificata: disciplina transitoria
Le regole sopra esaminate risultano applicabili a regime; la Legge di Bilancio 2019 ha tuttavia introdotto alcune disposizioni transitorie applicabili soltanto alle perdite maturate da soggetti in contabilità semplificata, che, derogando a quanto stabilito a regime, comportano l’utilizzo delle perdite maturate nel 2017-2019 su un arco temporale più lungo.
Tali disposizioni transitorie prevedono che:
le perdite maturate nel 2018 |
so |