Con decorrenza dall’anno 2017 è stato riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa anche per questa particolare tipologia di contribuenti, equiparando, in prima approssimazione, la tenuta contabile e fiscale da parte degli esercenti attività d’impresa (compresi i commercianti e gli artigiani) a quella già operativa da tempo per i professionisti.
In concreto, il reddito dei soggetti in contabilità semplificata deve risultare determinato, come regola generale, facendo riferimento ai ricavi e ai costi effettivamente incassati e pagati, a prescindere dalla competenza economica, anche se vengono previste modalità procedurali alternative di tipo libero o con opzione vincolante per un triennio.
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Aspetti generali
L’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, operativo dal 1° gennaio 2017, che disciplina la contabilità semplificata, risulta impostato con finalità di adeguamento degli adempimenti contabili delle imprese minori al regime di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
I contribuenti che applicano il regime di “contabilità semplificata”, come nel passato, ai fini fiscali sono espressamente esonerati, dall’anno successivo a quello di maturazione dei previsti requisiti, dalla tenuta delle scritture contabili indicate dagli artt. 14 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fatto salvo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse da quelle del suddetto decreto, come, a titolo meramente indicato, quelle stabilite dal decreto Iva.
Infatti, come regola generale:
- prima dell’entrata in vigore della contabilità semplificata impostata al criterio di cassa:
- le registrazioni contabili ai fini delle imposte sul reddito dovevano essere evidenziate separatamente nei registri Iva;
- le registrazioni contabili dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dovevano annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel medesimo registro l'annotazione delle rimanenze.
In pratica, i contribuenti che applicavano il regime di contabilità semplificata erano obbligati ad istituire:
- i registri Iva:
- delle vendite;
- dei corrispettivi;
- degli acquisti;
che dovevano essere integrati con l’annotazione delle operazioni non soggette ad Iva, ma rilevanti ai fini delle imposte sul reddito, tenendo presente che, a norma dell’art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e del D.M. 2 maggio 1989, prevedevano e prevedono l’obbligo di annotazione:
- entro sessanta giorni, dei componenti positivi e negativi di reddito, costituiti dalle operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni o prestazioni di servizi, nonché dalle operazioni che non concorrevano a formare la base imponibile ai fini di detta imposta;
- entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi delle operazioni diverse dalle precedenti, rilevanti ai fini della determinazione del reddito, compreso il valore delle rimanenze;
- il registro dei beni ammortizzabili, tenendo presente che per coloro che si avvalevano della semplificazione di cui all’art. 13 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, non era obbligatorio tenere il suddetto registro se, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, fossero forniti, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti per la tenuta del registro;
- le scritture contabili previste per i sostituti d’imposta e relative ai dipendenti;
- gli altri eventuali registri previsti da leggi speciali;
- dall’entrata in vigore della contabilità semplificata impostata al criterio di cassa, ai fini contabili, le imprese minori possono:
- procedere all’istituzione dei registri Iva e, se del caso, anche dei registri degli incassi e dei pagamenti, nei quali annotare in ordine cronologico, rispettivamente:
- i ricavi incassati;
- i costi pagati o, meglio, effettivamente sostenuti;
- utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito:
- annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva;
- effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
- utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri:
- gli incassi;
e:
- i pagamenti;
nel qual caso si rende operativa una presunzione assoluta, secondo cui:
- il ricavo si intende incassato;
e:
- il costo pagato;
alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
come meglio specificato di seguito.
Per quanto attiene:
- al registro degli incassi e dei pagamenti, nel quale si deve annotare, se istituito, rispettivamente:
- i ricavi incassati, rilevando, cronologicamente, per ciascun incasso:
- il relativo importo;
- le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento (obbligo che può essere assolto anche con la sol