La determinazione del reddito nel regime di contabilità semplificata per cassa

l’attuale regime di contabilità semplificata per cassa prevede numerose particolarità nella determinazione del reddito d’impresa: in questo articolo proviamo a fare un riassunto ragionato di come impattano i singoli componenti reddituali nel nuovo regime contabile e segnaliamo la soluzione ad alcuni casi dubbi

ivaL’attuale regime di contabilità semplificata risulta improntato al “criterio di cassa”, le cui modalità procedurali per la determinazione del reddito sono delineate nel vigente art. 66 del Tuir, da quale si deduce che si tratta di un particolare regime misto: “cassa e competenza”.

In pratica, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori:

  • è stato derogato il criterio della competenza, stabilendo, come regola generale, che:

  • i ricavi, sono identificati nei crediti “incassati” o “percepiti”;

e:

  • le spese, sono individuabili nei costi “pagati” o “sostenuti”;

  • sono state confermate le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, quali:

  • le plusvalenze;

  • le minusvalenze;

  • le sopravvenienze;

  • gli ammortamenti;

e:

  • gli accantonamenti;

  • non assumono rilevanza, dopo il primo periodo di imposta di applicazione:

  • le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci;

  • i lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale, sia ultrannuale;

  • le rimanenze dei titoli.

Ne deriva, di conseguenza, che il reddito base delle imprese minori è costituito:

  • dai ricavi;

e:

  • dagli altri proventi;

percepiti nel corso del periodo di imposta, al netto delle spese sostenute nel periodo medesimo nell’esercizio dell’attività d’impresa.

In pratica:

  • i ricavi e gli altri proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione o, in altre parole, secondo il criterio di cassa;

e, specularmente:

  • lo stesso criterio di cassa si rende applicabile anche alle “spese sostenute” nell’esercizio d’impresa, anche se la formulazione letterale della disposizione normativa non risulta mutata. Al riguardo, infatti, nella relazione illustrativa viene chiaramente affermato che sussiste la deroga al criterio della competenza “sia per i ricavi, sia per le spese”. Si tratta, in sostanza, di spese diverse da quelle per le quali l’art. 66 del Tuir dichiara l’ordinaria disciplina prevista dal testo unico. A mero titolo esemplificativo, si fa riferimento alle spese per gli acquisti di:

  • merci destinate alla rivendita;

  • beni impiegati nel processo produttivo;

  • beni incorporati nei servizi;

  • utenze;

  • materiali di consumo;

  • spese condominiali;

  • imposte comunali deducibili;

  • spese per assicurazioni;

e:

  • interessi passivi;

mentre si deve ritenere venuta meno, per i soggetti in contabilità semplificata, la possibilità di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici relativi a spese:

  • di competenza di due periodi di imposta;

e:

  • di importo non superiore a € 1.000,00;

nell’esercizio di ricevimento del documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, in quanto tale previsione non ha più ragion d’essere in un regime per cassa, e, conseguentemente, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici si devono considerare deducibili solamente all’atto del sostenimento della spesa.

In ogni caso, è opportuno porre in rilievo che:

  • per quanto attiene alle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa minore secondo il criterio di cassa, assumano specifica rilevanza, anche gli eventuali:

  • versamenti effettuati;

e/o:

  • i corrispettivi ricevuti;

a titolo di acconto;

  • nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, per la coerente individuazione del momento in cui:

  • i ricavi e/o i proventi si devono considerare percepiti;

e:

  • le spese sostenute;

si devono ritenere operative le regole inerenti all’individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi “percepiti” e delle spese “sostenute” nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, come schematizzato nel seguente prospetto —> segue nel PDF qui sotto…:

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