Vendere regolarmente online, anche senza una vera struttura organizzativa, può comportare conseguenze fiscali rilevanti. Una recente pronuncia chiarisce quando l’attività di e-commerce supera la soglia dell’occasionale e diventa impresa vera e propria, con tutto ciò che ne deriva.
Vendite online abituali e reddito d’impresa: la Cassazione ribadisce l’irrilevanza dell’organizzazione
In tema di reddito d’impresa, l’abitualità dell’attività di vendita online, in considerazione dell’elevato numero di transazioni effettuate in più anni d’imposta, conferma l’esercizio dell’attività d’impresa, indipendentemente dall’assetto organizzativo scelto.
È questo, in estrema sintesi, il principio che si desume dalla lettura della sentenza della Cassazione.
Dalle vendite online ai conti correnti bancari
La controversia ha ad oggetto l’accertamento induttivo, ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, di redditi di impresa che l’Agenzia delle entrate ha operato sulla scorta delle verifiche condotte anche sui conti correnti intestati al contribuente.
L’ufficio, quindi, imputava a quest’ultimo le numerose vendite di scarpe effettuate negli anni d’imposta 2008 e 2009 su un portale di vendite on-line.
Le vendite online continuative generano reddito d’impresa
Per gli Ermellini i giudici di appello hanno ritenuto che quello svolto dal contribuente andasse considerato reddito d’impresa, valorizzando a tal fine l’abitualità dell’attività di vendita online, in considerazione dell’elevato numero di transazioni effettuate in più anni d’imposta, così conformandosi all’orientamento in materia, secondo cui l’esercizio delle attività di cui all’art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un’impresa commerciale, indipendentemente dall’assetto organizzativo scelto (Cassazione n. 6874 del 2023).
Proprio con riferimento alla qualificazione del soggetto come imprenditore, Cassazione, Ordinanza n. 6874 del 2023 ha condivisibilmente affermato che:
“la legislazione fiscale e quella civilistica non sono coincidenti: l’art. 2082 c.c. considera imprenditore chi svolge un’attività economica organizzata in modo professionale, mentre l’art.55 TUIR non richiede il requisito dell’organizzazione, ma la