Nella nostra Enciclopedia di diritto tributario spieghiamo cosa si intende per estendibilità delle indagini bancarie a terzi, e segnaliamo alcuni utili approfondimenti.
L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi
L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi è la valutazione che gli organi di verifica effettuano, al fine di dirottare le indagini nei confronti di soggetti collegati al contribuente sottoposto a controllo.
Essa viene effettuata nei casi di sussistenza di elementi documentali, che attestino la riconducibilità del conto in capo ad un soggetto diverso
dell’intestatario.
Nonostante l’assenza di una espressa previsione normativa, è indubbia l’estendibilità delle indagini ai conti di “terzi”, cioè di soggetti non interessati dall’attività di controllo, atteso che – per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo – le citate disposizioni, utilizzando la locuzione
“i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti”,
legittimano anche l’apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.
Se in via di principio le potestà di controllo in esame trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo, è indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita.
L’intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell’istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene
riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all’attività svolta.
Riferimenti normativi in merito alle indagini finanziarie
• art. 51, co. 2, n.7, del D.P.R. n. 633/72;
• art. 32, co. 1, n.7, del D.P.R. n. 600/73;
• C.M.n.32/2006
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Settembre 2010
A cura di Redazione