L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi – Definizione e approfondimenti

Nella nostra Enciclopedia di diritto tributario spieghiamo cosa si intende per estendibilità delle indagini bancarie a terzi, e segnaliamo alcuni utili approfondimenti.

L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi

L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi è la valutazione che gli organi di verifica effettuano, al fine di dirottare le indagini nei confronti di soggetti collegati al contribuente sottoposto a controllo.

indagini bancarieEssa viene effettuata nei casi di sussistenza di elementi documentali, che attestino la riconducibilità del conto in capo ad un soggetto diverso
dell’intestatario.

Nonostante l’assenza di una espressa previsione normativa, è indubbia l’estendibilità delle indagini ai conti di “terzi”, cioè di soggetti non interessati dall’attività di controllo, atteso che – per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo – le citate disposizioni, utilizzando la locuzione

“i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti”,

legittimano anche l’apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.

Se in via di principio le potestà di controllo in esame trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo, è indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita.

L’intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell’istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene
riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all’attività svolta.

Riferimenti normativi in merito alle indagini finanziarie

• art. 51, co. 2, n.7, del D.P.R. n. 633/72;

• art. 32, co. 1, n.7, del D.P.R. n. 600/73;

• C.M.n.32/2006

Alcuni approfondimenti sulle indagini finanziarie verso terzi:

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Settembre 2010

A cura di Redazione

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