Conto intestato a terzi: a chi sono riferibili le operazioni?

La riferibilità delle operazioni su un conto intestato a terzi è dimostrato dalla delega ad operare, non basta che esista un vincolo familiare o commerciale fra le parti!

conto intestato a terziLa Corte di Cassazione ha affermato la legittimità dell’accertamento basato su introiti avvenuti non già nel conto corrente del contribuente interessato, bensì in quello di un soggetto diverso, del quale però abbia delega a operare.

Si tratta, nel caso di specie, del conto corrente del coniuge, ma è evidente che lo stesso ragionamento valga anche nel caso di conti correnti intestati a persone diverse, essendo fondante – ed è questa la vera novità della pronuncia – l’elemento che il contribuente abbia delega ad operare.

D’altronde, non sono mancate pronunzie similari addirittura nel caso dell’ amministratore e/o del socio della società contribuente/accertata.

Anche per la stessa fattispecie (rapporto tra coniugi), comunque, la pronuncia qui indicata non è la sola sul tema; in senso conforme, infatti, la n. 32427/2019 della Suprema Cassazione.

Si tratta dunque di una ipotesi abbastanza frequente, nella prassi familiare e non solo.

 

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Conto intestato a terzi: chi è il referente delle operazioni?

Nella sentenza citata, tuttavia, alle classiche fattispecie da cui si è fatta discendere l’ascrivibilità al contribuente di operazioni contabilizzate in altrui conti correnti, quali lo stretto rapporto familiare, o la ristretta compagine societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale che lega il terzo al contribuente, aggiunge, come detto, l’esistenza di una delega ad operare suo conto terzo.

Siamo quindi di fronte ad un indirizzo più restrittivo, favorevole al contribuente, posto a fondamento degli accertamenti basati su conti correnti di terzi, per i quali dunque non è più sufficiente soltanto il rapporto stretto tra l’intestatario del conto e il contribuente verificato, bensì, un indizio inequivocabile come il potere del contribuente di operare sul conto altrui.

Occorrono insomma elementi come quest’ultimo, idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge è tale da non giustificare i movimenti contestati, condizione che può fondatamente far ritenere il deposito bancario oggetto dell’indagine nella disponibilità di fatto del professionista accertato.

A corollario del principio fondamentale di tale ordinanza, la Cassazione ha altresì affermato che in questo caso non è necessario nemmeno il contraddittorio preventivo, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dalla sua assenza non deriva alcuna illegittimità della rettifica.

La contestazione del ricorrente, vertente sulla mancanza di prova in ordine a un’intestazione fittizia, è stata infatti giudicata irrilevante.

 

Fonte: Ordinanza Cassazione n. 8000 del 22/3/2021 

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 10 Maggio 2021

 

Il restart degli accertamenti e dei controlli fiscali: la difesa del contribuente
2^ Edizione

Seconda edizione del percorso online di aggiornamento sulle tematiche della difesa del contribuente in occasione del riavvio delle attività di accertamento e controllo fiscale nel 2021 con l’Avv. Carlo Nocera.
Quattro incontri in diretta online tra maggio e giugno 2021.

Seconda Edizione – Maggio-Giugno 2021

in collaborazione con
Studio Legale Avv. Carlo Nocera

Modulo 1 – Le fasi dell’attività di controllo e la predisposizione della difesa – Venerdì 14 maggio 2021, h 15:00 – 19:00

Modulo 2 – Il processo tributario – Venerdì 21 maggio 2021, h 15:00 – 19:00

Modulo 3 – La riscossione delle imposte – Giovedì 27 maggio 2021, h 15:00 – 19:00

Modulo 4 – I reati tributari – Venerdì 4 giugno 2021, h 15:00 – 19:00

 

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