La Cassazione deve tenere conto delle novità introdotte nello Statuto del contribuente: l’acquisizione dei dati finanziari, oltre ad essere autorizzata a pena di illegittimità, deve essere motivata. E ciò, non solo pro futuro.
L’autorizzazione alle indagini finanziarie deve essere motivata
I dati raccolti sulla base di indagini finanziarie eseguite in assenza della prescritta autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza sono inutilizzabili, alla luce della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente nonché in ragione di un effetto indiretto della sentenza Italgomme della Corte Edu.
È noto che, ai sensi dell’art. 33, comma 6, DPR 600/1973, gli accessi eseguiti presso gli istituti finanziari al fine di acquisire dati funzionali all’effettuazione di accertamenti, devono essere autorizzati dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che l’autorizzazione ha qualifica di atto meramente interno di organizzazione degli uffici, in quanto tale privo di rilevanza esterna (Cass. n. 9645/2024 e n. 4853/2024). Ne deriva innanzitutto che lo stesso non deve essere motivato e che i dati bancari comunque ottenuti sono utilizzabili a fini accertativi, salva l’ipotesi – del tutto residuale – che il contribuente dimostri di avere subito un danno concreto dalla mancanza dell’autorizzazione.
Si tratta di una interpretazione, in sé, non condivisibile.
Non vi è dubbio, infatti, che la funzione originaria dell’autorizzazione in esame è quella di consentire la deroga alla tutela della riservatezza dei dati finanziari. Con la legge 413/1991 si è infatti, da un lato, abrogato il segreto bancario, quale valore pressoché assoluto, sancito nel previgente art. 35, DPR 600/1973, e, nel contempo, introdotto un meccanismo autorizzatorio che consente l’accesso ai dati finanziari. È corretto quindi sostenere che la funzione dell’autorizzazione è quella di legittimare la deroga controllata alla tutela della riservatezza delle informazioni finanziarie; in quanto tale, essa è rivolta, per l’appunto, non certo all’organizzazione interna degli uffici ma al soggetto controllato. Tanto, nonostante l’orientamento contrario del Massimo Consesso.
Si è tuttavia dell’avviso che, quantomeno a decorrere dal 18 gennaio 2024 – data di entrata in vigore della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente -, le cose siano cambiate.
Soccorrono in proposito due chiare disposizioni di legge…
… La versione integrale dell’articolo è pubblicato sulla rivista BLAST, direttore Dario Deotto, alla quale si rimanda –>
5 giugno 2025
Luigi Lovecchio
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