Quale prova deve presentare il contribuente per difendersi da un accertamento fondato sui movimenti bancari: può fornire una prova generica oppure deve smontare le presunzioni punto per punto?
In tema di accertamento fondato sui movimenti bancari la prova del contribuente deve essere idonea a dimostrare che gli importi contestati non si riferiscono ad operazioni imponibili e a tale configurazione dell’onere della prova corrisponde l’obbligo per il giudice di merito di valutare in modo rigoroso l’efficacia delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione e darne contezza di quella verifica in sentenza.
Questa recente ordinanza fornisce chiarimenti fondamentali sull’onere della prova a carico del contribuente e sul correlato diritto al riconoscimento dei costi presunti, configurando i doveri del giudice di merito.
Le indagine finanziarie: lo strumento più efficace in sede di verifica fiscale

Però la presunzione legale secondo cui i versamenti non giustificati su un conto corrente costituiscono ricavi non dichiarati non è assoluta; essa è ricollegabile al nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, che pone a carico dell’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate, e che ha natura sostanziale e non processuale e, dunque, si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
L’art. 32, comma 2, Dpr n. 600/1973, recante norme sui “Poteri degli uffici”, stabilisce che gli uffici finanziari possono invit

