Negli atti notificati ai contribuenti che hanno aderito al concordato biennale emergono rilievi fondati su presunte anomalie bancarie. Ma è davvero legittimo ricorrere a simili inferenze? Un’analisi critica mette in dubbio la validità di questi accertamenti. Scopri perché potrebbero essere contestabili.
Concordato biennale e ravvedimento speciale: illegittimità dell’accertamento fondato su presunzioni bancarie
Negli schemi d’atto comunicati ai soggetti che hanno aderito al concordato biennale e al correlato ravvedimento speciale è talora dato testualmente rinvenire: “Il presente rilievo viene mosso alla luce delle indagini bancarie effettuate nei confronti della società e dei soci”, nonostante l’art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 13/2024 interdica l’uso delle presunzioni ex art 39, DPR 600/1973. All’istruttoria accertativa, in virtù della chiara prescrizione normativa citata, risulta, quindi, precluso il ricorso a qualsiasi inferenza presuntiva alla base dell’atto impositivo.
Concordato preventivo e limiti ai poteri di accertamento
La stessa Amministrazione Finanziaria con circolare n° 5/E del 2004, al paragr. 4.2 (rubricato “Limiti ai poteri di accertamento in raccordo con il concordato biennale 2003 e 2004”) ebbe da evidenziare come il comma 8 dell’art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 prospettasse a vantaggio dei contribuenti aderenti al concordato preventivo, una notevole limitazione dei poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
Nella circolare citata era dato testualmente rinvenire (paragr. 4.2):
“In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi d’impresa possono essere accertati esclusivamente in applicazione delle norme di cui all’art.39, primo comma, lett. a),b),c), e d), primo periodo, e secondo comma lett. c e agli artt. 40 e 40bis del DPR 600 del 1973.”
Sempre nella citata circolare veniva chiarito:
“Nei confronti de