Inversione dell'onere della prova negli accertamenti su conto corrente, al via i controlli

In futuro si inaspriranno i controlli sui movimenti bancari per evidenziare segnali di evasione. Cosa comporterà tale inasprimento? L’onere della prova graverà sul Fisco o sul contribuente?

Al via i controlli sui conti correnti delle persone fisiche

controlli sui conti correnti agenzia delle entrateDopo una fase di sperimentazione, c’è il via libera al piano fiscale che andrà a controllare i movimenti (prelievi e accrediti) di ogni singolo titolare di un conto corrente.

Il tutto per incrociare i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza e per scovare i presunti evasori.

I soggetti nel mirino saranno proprio le persone fisiche.

Tutte le informazioni che li riguardano entreranno nel flusso delle banche dati di Fiamme Gialle e delle Entrate.

Dall’operazione messa in campo dal Fisco nasceranno alcune liste di contribuenti che serviranno successivamente a mettere in atto controlli più rigidi.

Sono state messe nel mirino tutte quelle situazioni a rischio evasione come ad esempio i casi di chi ha ricevuti accrediti di grosse cifre poi omesse nella dichiarazione dei redditi o dell’Iva.

 

Introduzione della Superanagrafe dei Conti Correnti

In questo scenario di controlli sempre più stringenti va considerato un aspetto non secondario: l’introduzione dell’uso della Superanagrafe potrebbe rappresentare una sorta di deterrente per quanto riguarda i possibili evasori.

Negli ultimi anni, il numero degli accertamenti sui movimenti dei conti con indagini finanziarie è scemato. E si registrerà un calo anche per il 2019 e il 2020.

Solo il 3 per cento dei controlli fiscali adotterà la strada delle indagini finanziarie con una autorizzazione preventiva. Il Fisco adesso punta ad una verifica più dettagliata a monte.

 

 

Inversione dell’onere della prova fiscale

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione si ritiene soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti.

Dunque si verifica una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Conti cointestati e donazioni ai figli

Anche in caso di conto corrente cointestato o donazione di disponibilità dai genitori ai figli che dovesse avvenire tramite apertura di un conto corrente, il contribuente è tenuto a dimostrare che le spese contestate sono state realizzate con i fondi di quella donazione con prove specifiche in relazione ai singoli movimenti e non con la mera dimostrazione della disponibilità della donazione stessa.

Spese con liquidità accumulata

L’inversione dell’onere della prova vige anche quando il contribuente deve giustificare le spese con liquidità accumulata in passato in seguito ad attività professionali o eredità o altre fonti di reddito esenti o tassate alla fonte.

Questo sia in caso di accertamento per imposte sui redditi sia in caso di accertamento presuntivo tramite redditometro.

 

 

Corte di Cassazione: onere della prova analitica solo per l’imprenditore

La sentenza della Corte di Cassazione n. 3441 del 06 febbraio 2019 ha sancito:

  • che in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza di legittimità (sent. n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario, si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. 600/1973, comma primo, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili
  • e che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole «o compensi», ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo, come nel caso di specie.

 

Attività imprenditoriale e professionale non sono equiparate

Pertanto, ne consegue che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti.

 

L’appello dell’Agenzia delle Entrate

Ora, contro la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, con cui evidenziava che: il contribuente, in riferimento ai prelevamenti, si era limitato a depositare fotocopie di 24 assegni contestati, senza indicare la ragione del pagamento sostenuto.

In riferimento ai versamenti, aveva prodotto la documentazione, volta a dimostrare l’esistenza di contratti di locazione di beni immobili con la società ma dalla fotocopia degli assegni del 30 aprile 2004, nonché dell’assegno del 31/07/2004, non poteva evincersi, con certezza, la causale del versamento, né la provenienza del medesimo.

Infine, con riferimento alle spese, sostenute per il mantenimento familiare, ammontanti a 25.000,00 euro, tali somme non potevano considerarsi rivolte alle spese familiari, risultando già ulteriori somme prelevate a tale titolo.

La Suprema Corte cassava la decisione della commissione tributaria regionale perché si limitava non a verificare la documentazione relativa alle singole operazioni ma solo a considerare superficialmente la regolarità formale della stessa portata in giudizio quando avrebbe dovuto esaminare più specificamente quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate in relazione agli assegni presentati.

 

 

La Corte di Cassazione sulla prova a carico del contribuente

Anche la Cassazione con ordinanza n.10545 del 15 aprile 2019 ha respinto le eccezioni riportate nella sentenza della CTR (Commissione Tributaria Regionale) dell’Emilia Romagna perché la decisione pressa dalla stessa è completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare rinviando “per relationem” alla sentenza impugnata, mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 16612/2015, 28113/13).

Invero, la Corte di legittimità ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, sottolineando che non è sufficiente a dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta «la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere» (Cass. nn. 12207/2017; 1332/2016; 22944/2015; 14885/2015; 6396/2015; 25104/2014).

Nella fattispecie la CTR non ha in alcun modo verificato che il contribuente, rispetto alla “cospicua somma di denaro ricevuta in donazione dai propri genitori“, abbia dimostrato l’utilizzo delle somme relative, al contrario affermando come l’Ufficio non avesse fornito chiarimenti rispetto alle difese del contribuente, così violando la norma che distribuisce l’onere della prova tra le parti ex artt. 2697 c.c..

Essa ha quindi cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale rinviando la questione alla stessa in diversa composizione.

 

 

A cura di Luca Labano

Sabato 29 Giugno 2019