Il pignoramento da parte di Equitalia sul conto cointestato a due persone

quali sono i limiti per Equitalia se deve effettuare un pignoramento su un rapporto bancario o postale cointestato (di cui solo uno dei cointestatari è debitore verso il Fisco)?

E’ precluso all’Agente della riscossione espropriare somme appartenenti a soggetti diversi da quelli titolari di carichi iscritti a ruolo.

Pertanto in caso di conto corrente bancario o postale cointestato l’escussione deve avere riferimento solo le somme accreditate riconducibili al cointestatario debitore, non potendo EQUITALIA (o altro creditore pignorante) conseguire indifferenziatamente il saldo attivo del conto.

 

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I presupposti per il pignoramento da parte dell’Agente della riscossione

Si definisce pignoramento l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata.

Esso consiste nel provvedimento di ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido.

La disciplina dell’espropriazione forzata ordinaria è contenuta nel Codice di procedura civile agli artt. 474 e seguenti.

In tema di riscossione delle imposte le procedure (speciali) di pignoramento dichiarano applicabili a quest’ultima in quanto non derogate e compatibili con la disciplina da esso dettata, le norme ordinarie.

Le regole dell’espropriazione esattoriale sono regolamentate dal D.M. 18.01.2008, n. 40, che prevede l’incasso diretto delle somme da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica.

Il procedimento è notevolmente più veloce rispetto a quello ordinario, in quanto:

  1. non richiede la designazione di un difensore;
     
  2. non necessita di essere autorizzazione dal Giudice dell’esecuzione;
     
  3. non prevede la fissazione di un’udienza, con effetti sul carico giudiziale, risultando di conseguenza più opportuno, seppur senza produrre gli stessi effetti della procedura per eccellenza giudiziale;
     
  4. non prevede la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione;
     
  5. il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento esecutivo presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina del codice di procedura civile.

L’Agente della riscossione, ove il contribuente non abbia versato la somma iscritta a ruolo entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ovvero novanta giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, è legittimato ad avviare l’espropriazione forzata ben potendo scegliere se pignorare un bene immobile o un bene mobile o un credito del contribuente.

 

La procedura di pignoramento dei crediti presso terzi

L’Agente della riscossione è legittimato a pignorare un credito vantato dal contribuente nei confronti di un terzo o con le modalità ordinarie dettate dalla disciplina processualcivilistica o con quelle del tutto specifiche previste dal D.P.R. n. 602/73.

In sostanza, l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente il credito all’Agente della riscossione fino a concorrenza del credito cui si procede. In questo caso l’intervento del Giudice dell’esecuzione è eventuale in quanto relegato al solo caso di inottemperanza da parte del terzo, all’ordine di pagare.

Al fine di evitare l’inottemperanza e quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Agente della riscossione può adottare la procedura <preventiva> di cui all’art. 75 D.P.R. n. 602/73, richiedendo a soggetti terzi, debitori del contribuente iscritto a ruolo, di indicare per iscritto le cose o le somme da loro dovute al contribuente.

 

Procedura espropriativa

Secondo quanto previsto dall’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall’art. 52, L. n. 98/2013, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore presso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  1. nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
     
  2. alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

In sostanza per effetto delle modifiche apportare all’art.72-bis del DPR n.602/73 è stato elevato da 15 a 60 giorni il termine, che decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento, entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione.

Trattasi di una dilazione che intende tutelare maggiormente il debitore che, ha più tempo a disposizione, rispetto al passato, per poter eventualmente agire e presentare opposizione nei confronti di procedimenti esecutivi ritenuti indebiti.

L’atto di espropriazione forzata esattoriale di crediti puo’ essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e’ soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Va notato come se per l’iscrizione di ipoteca è lo stesso legislatore a disciplinare la fattispecie imponendo la notifica al proprietario di una intimazione ad adempiere, e se per il fermo amministrativo, il concessionario della riscossione sollecita il pagamento del debito iscritto a ruolo mediante il preavviso di fermo amministrativo, resta la necessita che vengano tutelati, allo stesso modo, i contribuenti sottoposti a fermo amministrativo di crediti (di importo eccedente € 2.000,00) la cui misura cautelare appare <meritevole> a nostro parere (alla stregua delle altre) di essere preceduta dall’invio di una autonoma intimazione ad adempiere.

La disposizione non si applica relativamente a ai crediti pensionistici e con i limiti stabiliti per le ipotesi contemplate dall’articolo 545, commi 4, 5 e 6, del codice di procedura civile.

Secondo tale disposizione le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge (codice civile artt. 1881, 1923, 2751, n. 7; codice di procedura civile art. 514).

Operano altresì, le limitazioni previste dall’articolo 72-ter, D.P.R. n. 602/73, che saranno analizzate nel successivo paragrafo.

 

Limiti di pignorabilità

In virtù del dettato dell’art. 72-ter D.P.R. n. 602/73, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad:

  • un decimo per importi fino a 2.500 euro e
     
  • un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Resta ferma la misura di un quinto, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Inoltre il comma 2-bis prevede che nel caso di accredito delle somme (quali stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, l’obbligo del terzo pignorato (la banca) di trattenere tale importo per poi erogarlo all’Agente della riscossione non si estendono all’ultimo emolumento accreditato.

In sostanza, l’Istituto di Credito in caso di accredito sul conto corrente, già pignorato dall’Agente della riscossione, dell’ultimo stipendio deve rendere disponibile tale somma al debitore senza poterla acquisire a scomputo delle iscrizioni a ruolo.

 

Un caso pratico: il conto cointestato con soggetto non debitore

Si ipotizza che un contribuente risulti insolvente nei confronti dell’Agente della riscossione per debiti erariali e previdenziali.

Lo stesso soggetto risulta titolare di un rapporto di conto corrente con un Istituto di Credito; il conto tuttavia è cointestato con altro soggetto non debitore verso l’Agente della riscossione (supponiamo il coniuge).

Ci si chiede se il Concessionario possa soddisfare le proprie pretese aggredendo il saldo attivo del conto corrente e ciò, indipendentemente dal soggetto cui afferiscono gli importi accreditati.

A tale riguardo, ed in aderenza a quanto osservato dalla stampa specializzata1 va sottolineato che il conto bancario o postale cointestato ricade nell’ambito dei beni comuni indivisi, la cui espropriazione è regolata dagli artt. 599-601 c.p.c..

L’art. 599 c.p.c.stabilisce che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Ai sensi del successivo art. 600c.p.c. il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568 c.p.c. vale a dire in proporzione al valore di stima della cosa comune.

Infine, quale norma di chiusura, l’art. 601 c.p.c. precisa che se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’art. 627 c.p.c.. Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti2.

Pertanto, in caso di conto corrente bancario o postale cointestato:

  1. l’Agente della riscossione non può procedere al pignoramento per via extragiudiziale ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/73, con il solo ordine rivolto alla banca di versarle le somme dovute dal debitore essendo necessario un preventivo atto di citazione;

  2. solo dopo la divisione del bene comune – e quindi la differenziazione dei saldi attivi tra il contribuente debitore ed il cointestatario non debitore (nel nostro esempio il coniuge) è possibile l’assegnazione all’Agente della riscossione, con esclusione delle somme accreditate quale ultimo emolumento <a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

 

11 giugno 2014

Attilio Romano

1

 Il Sole 24 Ore n. 12 del 24.03.2014, rubrica “l’Esperto Risponde” quesito n. 982.

2

La disciplina legislativa si riferisce soltanto alla esecuzione su beni in comproprietà. Tuttavia, la circostanza che il codice contempli, accanto alla comproprietà, le altre contitolarità reali aventi per oggetto diritti suscettibili di espropriazione forzata, fa propendere per la tesi secondo cui la disciplina contenuta negli artt. 599-601 c.p.c. sia valida anche per l’espropriazione di una quota di beni gravati da una situazione di cousufrutto, di coenfiteusi, di cosuperficie, di comunione della nuda proprietà.