Cartella esattoriale
La riscossione coattiva delle tasse e dei tributi si basa sul documento della cartella esattoriale, emessa (ora) da Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) .
La cartella esattoriale è il documento prodromico alle fasi di riscossione coattiva col quale col quale l’Agente per la Riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro al contribuente per conto di un ente creditore. Tale credito alla base dell’emissione della cartella potrà derivare da omesso pagamento di tributi, da imposte, sanzioni amministrative e crediti di natura previdenziale.
Dunque la cartella esattoriale rappresenta un atto esecutivo che informa il contribuente dell’importo dovuto e del termine entro cui effettuare il pagamento.
Se non saldata entro i termini, la cartella può dar luogo a procedure di riscossione coattiva, come il pignoramento di beni o il fermo amministrativo di veicoli.
La sua ricezione può avere un impatto significativo sulle finanze personali o aziendali, rendendo importante una gestione tempestiva e accurata.
Preavviso di fermo amministrativo: il giudice di merito ne rivendica la competenza
Il c.d. “preavviso di fermo amministrativo”, in quanto atto immediatamente lesivo della posizione soggettiva del contribuente, è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.
Atto di mora valido in assenza di notifica della cartella di pagamento
L’avviso di mora è valido se non è preceduto dalla notifica degli atti presupposti, tra i quali rientrano l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento.