Preavviso di fermo amministrativo: il giudice di merito ne rivendica la competenza

Il c.d. “preavviso di fermo amministrativo”, in quanto atto immediatamente lesivo della posizione soggettiva del contribuente, è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

 

sentenza tributariaQuanto precede è contenuto nella sentenza n. 118 dell’11 luglio 2007 con cui la Commissione tributaria provinciale di  Roma (Sez. XVI), considerati  i diversi pronunciamenti in materia sia del giudice ordinario che amministrativo, hanno affermato che il preavviso di fermo amministrativo incide negativamente sul debitore e rientra tra gli atti impugnabili espressamente elencati nell’art. 19 del d. lgs n. 546 del 1992 (1).

Il fermo amministrativo costituisce un provvedimento attraverso il quale gli enti competenti provvedono alla riscossione coattiva di crediti insoluti; è contemplato, inoltre, dal codice della strada come sanzione accessoria a determinati tipi di infrazione. La procedura prevede la notifica della cartella esattoriale e successivamente, decorsi 60 giorni, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili: la stessa procedura prevede l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo, atti che devono indicare chiaramente la natura del debito.

In fatto il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per l’autoveicolo di proprietà, chiedendone l’annullamento per la mancata notifica della cartella esattoriale.

Occorre rilevare preliminarmente che sull’attribuzione della giurisdizione del fermo amministrativo sia i giudici ordinari  che i giudici amministrativi  hanno inteso di affermare la propria giurisdizione, affermando i primi che l’atto di fermo amministrativo è da qualificare come atto esecutivo ovvero atto dell’esecuzione forzata funzionale alla stessa espropriazione forzata e, pertanto, mezzo rimesso al creditore per soddisfare il proprio credito (Cass. SS.UU., ord. n. 14701/2006);  mentre i giudici amministrativi hanno ricostruito il fermo amministrativo come un provvedimento autoritativo,  discrezionale sia nell’an e nel quid che in quanto tale rientra nella categoria degli atti ablatori (Cons. Stato ord. n. 2032/06 e ord. n. 4581/06).

Al fine di porre termine a detto contrasto i giudici di legittimità stabilendo che la giurisdizione è del giudice ordinario (Cass. SS.U. n. 2053/2006).

I giudici di merito hanno rilevato che sulla materia de quo è intervenuto il legislatore che con l’art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 ha disposto che il fermo amministrativo rientra tra gli atti impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria ampliando l’elenco di questi ultimi di cui all’art. 19 d lgs n. 546 del 1992. 

A ciò deve aggiungersi che la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 161 del 18  maggio 2007 e  la Corte di Cassazione (SS.UU. sent. n. 8954 del 2007) non hanno di fatto posto alcuna eventuale limitazione alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai fermi amministrativi azionati per crediti di natura strettamente tributaria.

I giudici tributari hanno ritenuto che il legislatore con l’emanazione del citato art. 35 abbia inteso realizzare un ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie conseguente alla nozione ampliata di tributo rinvenibile nella norma.

Inoltre, il fermo amministrativo, quand’anche azionato per crediti ritenuti di natura non strettamente fiscale, presenta quei caratteri di inerenza e di connessione con la materia tributaria da ritenersi sufficienti a giustificarne l’attrazione nella giurisdizione tributaria, cosiì come prevista dal citato art. 35 del D.L. n. 223 del 2006.

L’assenza di una definizione legislativa di tributo e l’ampliamento della nozione di tributo che emerge in relazione a diverse disposizioni anche di rango costituzionale, non può far ritenere che il richiamo ai “tributi di ogni genere e specie” di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 possa escludere a priori la giurisdizione tributaria nei giudizi aventi ad oggetto qualsiasi fermo amministrativo.

Considerato il citato quadro normativo e giurisprudenziale, la Commissione tributaria ha ritenuto di essere munita di giurisdizione in relazione al provvedimento di preavviso di fermo amministrativo.

I giudici di merito hanno evidenziato, in particolare, che con il preavviso di fermo amministrativo non viene adottato in sostanza alcun un concreto provvedimento e lo stesso non è ricompreso tra gli atti impugnabili specificamente elencati all’art. 19 del D.Lgs n. 546/92. Viceversa, a giustificazione delle proprie argomentazioni, i giudici hanno ritenuto che l’atto di cui trattasi incide negativamente sul debitore ledendo la propria posizione  e che l’elencazione di cui al citato art. 19 non è da ritenere esaustiva e tassativa degli atti impugnabili, così come ritenuto dalla Corte Cassazione in diverse pronunciamenti..

 

Dott. Enzo Di Giacomo

14 novembre 2007

 

 


NOTE

(1) Sull’argomento Cfr. CTP Reggio Emilia n. 399/01/07 del 20 giugno 2007; CTP Roma n. 192/59/2007 del 13 giugno 2007; CTP Roma n. 246/08/2007 del 27 giugno 2007.