Anche l’atto di diniego di riattivazione o attivazione di una dilazione (nel caso in esame su cartelle esattoriali) è impugnabile dal contribuente per vizi propri.
Il provvedimento di diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento, anche se non specificamente indicato tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.lgs. 546/1992, equiparabile al diniego di agevolazioni di cui al comma 1 lett. h), è impugnabile con il ricorso giurisdizionale tributario.
L’elenco degli atti impugnabili di cui al citato art. 19, da ritenere non tassativo, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti incidenti sul rapporto tributario impositivo, allorché sussista l’interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile (art. 100 c.p.c.) del contribuente (cfr. CGT 1° gr Puglia n. 1918/2025).
Gli atti impugnabili dal contribuente
Il ricorso tributario si può presentare avverso gli atti elencati nell’art. 19 d.lgs n. 546/1992, come modificato, dall’art. 1 d. lgs n. n.220/2023 (in vigore dal 04/01/2024 al 01/01/2026), anche se la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto la non tassatività di tale elenco e l’estensione dell’impugnabilità non ai singoli atti impositivi ma alle categorie a cui i singoli atti sono riconducibili in quanto riproducono i medesimi effetti giuridici.
Il citato d.lgs. n. 220/2023 (art. 4, co 1) ha ricompreso tra gli atti impugnabili anche “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari” – in cui può farsi rientr