La Cassazione ha recentemente confermato l’assenza di reato di omesso versamento di ritenute se il sostituto di imposta provvede a inviare le certificazioni all’Agenzia delle Entrate in via telematica, ma non direttamente ai percettori dei redditi.
Con uno specifico contributo (“Omesso versamento di ritenute dichiarate nel 770: configura reato?”), abbiamo dato notizia e commentato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 175/2022, con la quale è stato definitivamente chiarito che per verificare la configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate occorre tener conto delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato.
Il reato di omesso versamento di ritenute
In un recente intervento di Cassazione, viene eliminato il riferimento delle ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione”, sicché l’attuale disposizione dell’articolo 10 bis recita:
“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
In sostanza, le situazioni sono due, e diverse:
- l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate;
- il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.
L’invio delle certificazioni al Fisco e non ai percettori (sostituiti)
In sostanza, l’invio telematico delle CU e del modello 770 da parte del sostituto non costituisce avvenuta consegna dello stesso documento ai sostituiti.
Il rapporto che si instaura con il rilascio non trova applicazione quando gli atti vengono caricati su portale telematico in quanto, pur entrati i certificati nella disponibilità dei sostituiti, non può presumersi che tutti questi siano in grado e abbiano i necessari mezzi per accedere al portale.
Le istruzioni in materia emesse dall’Agenzia delle Entrate attestano la perdurante necessità che la certificazione sia rilasciata al sostituito, attività non surrogabile attraverso l’inoltro della dichiarazione all’Agenzia.
Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza n. 18214/2024.
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Giovedì 16 maggio 2024